Accordi di esclusiva: come funzionano?

Le trattative parallele

Le startups alla ricerca di fondi tendono a sviluppare un’ampia rete di contatti al fine di incontrare uno o più investitori disponibili a finanziare la propria impresa.

La fase delle trattative in una operazione di investimento può essere altamente complessa sia sotto il profilo tecnico che quello strategico e può riguardare anche una pluralità di soggetti. Nel caso in cui i founder intavolino più trattative con riferimento al medesimo affare, si suole utilizzare l’espressione trattative parallele.

Gli accordi di esclusiva

📑 Con gli accordi di esclusiva (c.c. clausole di standstill), le parti convengono che una o entrambe le parti non possano intraprendere trattative con altri soggetti.

L’accordo di esclusiva può essere formalizzato all’interno di un documento autonomo o essere inserito, sotto forma di clausola, all’interno di ulteriori documenti come lettere di intenti o confidential agreement.

La possibilità di vietare o limitare lo svolgimento di trattative parallele può costituire un indubbio vantaggio per la parte nel cui interesse l’accordo di esclusiva è stato posto: la controparte, infatti, non potrà valutare eventuali offerte migliori.

L’estensione della limitazione può essere ampia e, a volte, addirittura privativa di ampi margini di negoziazione (ad esempio, può riferirsi non solo alla partecipazione oggetto di trattativa ma anche a rami aziendali, ecc.). Tuttavia, nel corso del tempo si sono diffuse clausole idonee a bilanciare gli interessi di entrambe le parti coinvolte nelle trattative (es.: clausole che impongono un obbligo di comunicazione di nuove offerte ricevute; clausole che prevedono un diritto di prelazione a beneficio del potenziale acquirente, ecc.).

La durata dell’accordo non può essere indeterminata e deve essere contenuta entro opportuni limiti di tempo. In mancanza di detta indicazione, può farsi ricorso alla autorità giudiziaria al fine di definire la durata massima del divieto.

L’inadempimento degli obblighi che sorgono dagli accordi di esclusiva, sebbene sorti in fase di trattativa, comportano una responsabilità di tipo contrattuale. Sarebbe preferibile, ad ogni modo, negoziare una clausola penale che predetermini l’entità del danno fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Se non c’è un accordo?

Le trattative spesso avvengono in assenza di un accordo di esclusiva.

Sorge, pertanto, un dubbio: “è possibile sanzionare la condotta della parte che interrompa le trattative ingiustificatamente per aver ricevuto una offerta migliore anche se non vi sia accordo di esclusiva?”.

Come nel caso deI non disclosure agreement, la violazione degli obblighi di buona fede – così come previsto dall’art. 1337 c.c. – può essere fonte di responsabilità precontrattuale. L’abbandono ingiustificato delle trattative, infatti, ove intervenga in una fase avanzata quando l’altra parte abbia fatto affidamento nella conclusione dell’accordo.

✍🏻 Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Anche in questo caso, tuttavia, deve ribadirsi che più incisiva risulta la tutela offerta da una clausola di esclusività ben redatta rispetto alle difficoltà probatorie e incertezze interpretative che possono emergere nel corso di un giudizio che abbia ad oggetto la responsabilità precontrattuale.