I patti parasociali

All'interno di una organizzazione societaria può accadere che le regole poste nello statuto e nell’atto costitutivo non siano in grado di garantire la stabilizzazione degli assetti societari o il governo della società. Pertanto, è possibile che i soci (in tutto o in parte) sottoscrivano dei patti, i c.d. patti parasociali, mediante i quali si obbligano a tenere una determinata condotta nella società o verso la società. 

Detti patti vengono definiti "parasociali" perché non sono consacrati nell’atto costitutivo della società e possono essere ad esso coevi o successivi.

🔎 Natura del contratto: **i patti parasociali hanno natura di contratti plurilaterali con comunione di scopo e sono collegati unilateralmente al contratto sociale in quanto le vicende di quest’ultimo incidono necessariamente sui patti parasociali (collegamento unilaterale).

🔎 Forma: i patti parasociali possono essere conclusi anche verbalmente (2341 bis).

🔎 Efficacia: i patti parasociali si caratterizzano per avere efficacia meramente obbligatoria vincolando solo i soci attuali contraenti e non anche i soci futuri e/o la società. Dalla loro inosservanza, dunque, deriva esclusivamente unobbligo al risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci partecipanti senza alcuna conseguenza sulla validità dell'atto. Nella prassi, all’interno della pattuizione non è infrequente la previsione del pagamento di una penale a carico del socio inadempiente (1382).

All’interno del Codice Civile vengono disciplinati esclusivamente i patti parasociali riguardanti le società per azioni e/o le società che le controllano. Dunque, le osservazioni che seguono non riguarderanno la società a responsabilità limitata (s.r.l.) salvo che questa non detenga una partecipazione di controllo in una S.p.A.

I base ai soggetti che stipulano i patti è possibile distinguere:

  • patti tra soci;
  • Patti tra soci e società;
  • Patti tra terzi e società;
  • Patti tra socie e terzi;
  • Patti tra terzi non soci (figura discussa).

Con riferimento all’oggetto dei patti, questo potrà riguardare la regolamentazione:

  • di interessi individuali dei soci collegati alla società;
  • di situazioni soggettive del socio;
  • degli organi della società.

I patti parasociali non possono contenere clausole che:

  • impediscono l'uscita dal patto (es. obbligo di rinnovo, esclusione del recesso nei patti a tempo indeterminato, ecc.);
  • sanzionano l'uscita dal patto (es. penali, multe penitenziali per il caso di recesso, ecc.);
  • fanno dipendere l'uscita dal patto dalla volontà altrui (es. clausola che subordini l'efficacia del recesso al placet degli altri soci sindacati, ecc.).

Tutte queste clausole, se presenti, devono considerarsi nulle.

Tipologia e contenuto dei patti parasociali

I patti parasociali possono avere un contenuto considerevolmente ampio.

I soci, ad esempio, possono obbligarsi a:

  • ripartire gli utili con criteri diversi da quello proporzionale;
  • deliberare aumenti di capitale a scadenze prestabilite;
  • effettuare versamenti in conto capitale;
  • effettuare versamenti in futuro aumento di capitale.

I sindacati più diffusi nella prassi sono i sindacati di voto ed i sindacati di blocco.

Sindacati di voto

I sindacati di voto (2341 bis, co1, lett. a) sono i patti con cui alcun soci si obbligano a concordare preventivamente il modo in cui voteranno in assemblea.

🔎 Funzione: dare stabilità di indirizzo (sindacato del gruppo di comando) oppure consentire una migliore difesa degli interessi degli azionisti di minoranza (sindacato dei soci di minoranza).

I sindacati di voto possono essere occasionali o permanenti (a tempo determinato o indeterminato). È poi possibile stabilire le modalità di voto a maggioranza o all’unanimità.

Il l voto può essere esercitato direttamente dai soci sindacati oppure può essere rilasciata, di volta in volta, una delega ad un comune rappresentante (direttore del sindacato) il quale voterà secondo quanto deciso dal sindacato stesso.

 

Sindacati di blocco

I sindacati di blocco (2341 bis, co.1, lett. b) sono che accordi prevedono l’impegno dei sottoscrittori a non vendere le proprie azioni per un periodo determinato o a subordinarne il trasferimento al gradimento o alla prelazione degli altri soci del sindacato.

🔎 Funzione: non alterare l'omogeneità della compagine sociale ed evitare l'ingresso nella società di soggetti non graditi.

Il contenuto della pattuizione può essere variamente articolato.  Vediamone insieme alcuni:

  • Patti di inalienabilità: i soci si obbligano a non trasferire a terzi le proprie partecipazioni o limitano la possibilità di costituire diritti reali o di garanzia (es. usufrutto o pegno). Secondo l’art. 1379 c.c., il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
  • Patti di prelazione: i sottoscrittori si obbligano, in caso di alienazione della propria partecipazione, ad offrirla preventivamente in prelazione ai partecipanti al patto che possono essere soci o terzi. Così facendo, si cerca di tutelare l’interesse della società a non subire una alterazione degli equilibri preesistenti con l’ingresso di nuovi soci o con la rimodulazione delle percentuali di partecipazione.
  • Patti di gradimento: i sottoscrittori convengono che l’alienazione della partecipazione può avvenire solo previa autorizzazione dei soggetti ai quali i patti attribuiscono il gradimento.
  • Patti che pongono altre condizioni nel trasferimento delle partecipazioni: questi patti riguardano tutti gli altri vincoli nel trasferimento delle partecipazioni (put-call, co-vendita ecc.).
  • Patto di astensione dal recesso: il patto con il quale i soci si impegnano a non esercitare il diritto di recesso dalla società in presenza di cause legali che lo consentono, è nullo (art. 2437 c.c.). Diversamente, questo tipo di patto è da ritenersi valido nel caso di recesso previsto dallo statuto seppur tale patto non possa determinare la permanenza a tempo illimitato nella società.

Altri tipi di sindacato

  • Sindacati di controllo (2341 bis, co.1, lett. c): aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di una influenza anche dominante
  • Sindacati di consultazione (122, co. 5, lett. a TUF): istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto
  • Sindacati per l’acquisto in concreto di azioni (122, co. 5, lett. c TUF)
  • Sindacati volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di una offerta pubblica di acquisto(122, co. 5, lett. d bis TUF)

Durata e pubblicità

La legge disciplina la durata (per evitare cristallizzazioni di poteri) ed il regime di pubblicità (rendere noto i centri di potere) dei patti parasociali:

  • Società chiuse (art. 2341 bis c.c.)
    • Durata:
      • tempo determinato con durata massima di cinque anni rinnovabili;
      • tempo indeterminato con diritto di recedere con un preavviso di 180 giorni.
    • Pubblicità: non è prevista alcun tipo di pubblicità
  • Società quotate (si applica solo la disciplina del TUF: art. 122, co. 5, TUF)
    • Durata:
      • tempo determinato con durata massima di tre anni rinnovabili;
      • tempo indeterminato con diritto di recedere con un preavviso di sei mesi
    • Pubblicità: i patti parasociali aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto entro cinque giorni dalla stipulazione devono essere:In caso i di inosservanza degli obblighi di pubblicità i patti sono nulli.
      • comunicati alla CONSOB;
      • pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
      • depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale
      • comunicati alle società con azioni quotate .
  • Società con azionariato diffuso (si applicano gli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.)
    • Durata:
      • tempo determinato con durata massima di cinque anni rinnovabili;
      • tempo indeterminato con diritto di recedere con un preavviso di 180 giorni.
    • Pubblicità: i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso di mancata dichiarazione i possessori delle azioni cui si riferisce il patto sociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

Responsabilità per inosservanza del patto parasociale

⚠️ Cosa succede se uno dei sottoscrittori del patto parasociale disattende le indicazioni ricevute in sede di assemblea?

Deve ribadissi che la validità e l’efficacia delle delibere assembleari che sono state adottate con il voto del sottoscrittore che non ha osservato il patto non possono essere messe in discussione. I patti parasociali, infatti, hanno efficacia meramente obbligatoria che legittima esclusivamente una richiesta di risarcimento dei danni.

Clausole di divergenza e Roulette russa

L’esistenza di un patto parasociale potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire al continuità dell’attività sociale consentendo di gestire situazioni di stallo decisionale (cd. deadlock) nei casi di:

  • società pariteticamente partecipata (es. due soci con il 50%-50%);
  • società con ripartizioni di quote o azioni che possano portare ad un bilanciamento dei voti (es. due soci al 25% e uno al 50%; quattro soci al 25%, ecc);
  • società con Consiglio di Amministrazione costituito da un numero pari di membri, di cui la metà espressi da un azionista (o gruppo di azionisti) e l’altra metà espressi dall’altro azionista(o gruppo);
  • società con quorum statutari rafforzati, in CdA o assemblea, che rendano imprescindibile, per l’approvazione della delibera in quella specifica materia, il voto favorevole del socio-consigliere, invece dissenziente nella realtà.

In queste ipotesi, in assenza di un apposito accordo, potrebbe giungersi allo scioglimento della società (art. 2484 primo comma n. 3 c.c. - scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea).

Per favorire la continuità dell’attività sociale, è possibile percorrere due strade:

  • cercare di conservare il rapporto sociale (breaking provisions); ovvero
  • favorirne lo scioglimento (dissolution provisions).

Nell’ambito di quest’ultima soluzione, si rivengono le c.d. clausole di divergenza.

In caso di stallo decisionale, le clausole di divergenza sono volte a determinare lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti di uno solo dei partecipanti al capitale sociale.

Tra le varie clausole di divergenza, possiamo ricorsare:

  • le cd. russian roulette (pura o modificata nota anche come Texas Shoot Out-Clause);
  • la procedura d’asta (eventualmente a busta chiusa);
  • la predestinazione del socio acquirente;
  • le opzioni reciproche.

Una delle clausole più controverse è sicuramente la prima. Il termine russian roulette è utilizzato nell’ambito del diritto societario per identificare un particolare tipo di pattuizione che può avere natura statutaria od essere contenuta in accordi parasociali.

Meccanismo della russian roulette:

  • si verifica una situazione di stallo decisionale prevista dalla clausola;
  • un socio può formulare un’offerta di acquisto. Il prezzo di acquisto sarà unilateralmente determinato dall’offerente;
  • L’altro socio, una volta ricevuta l’offerta, potrà decidere se vendere la propria partecipazione ovvero acquistare, al medesimo prezzo, la quota del proponente.

Come è possibile notare, questo meccanismo favorisce l’individuazione di un prezzo giusto in quanto colui che formula la proposta di acquisto sarà naturalmente portato ad individuare un equilibrio nella individuazione del prezzo. Questa tendenza è dovuta alla consapevolezza che l’altra parte potrà rifiutare l’offerta e acquistare il pacchetto azionario del proponente al medesimo prezzo dallo stesso inizialmente offerto.


Risorse

📌 Tribunale di Roma, Sez. Impresa, sentenza 19 ottobre 2017, n. 19708

📌  Tribunale di Roma, Sez. Impresa, sentenza 3 febbraio 2020, n. 782

📌  Consiglio Notarile Milano - Massima n.181, 9 luglio 2019