L'impresa sociale

L'impresa sociale 

L'impresa sociale si caratterizza per la particolare finalità che la caratterizza in quanto viene così definita l'impresa che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale*,* senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'impresa sociale rappresenta una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici (comitati, fondazioni, associazioni, società di persone e di capitali, cooperative, etc.) possono acquisire ricorrendone le condizioni. Le cooperative sociali e i relativi consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. 

Disciplina dell'impresa sociale:

  • d. lgs. n. 155/2006: definisce impresa sociale tutte le organizzazioni private con finalità di lucro;
  • d. lgs. n. 112/2017 (revisione della disciplina in materia di impresa sociale): l'impresa sociale viene ricompresi nel perimetro degli enti del Terzo settore, in quanto anche essa presenta l'elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell'aspetto teleologico, cioè il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale. Dunque, alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice del Terzo Settore di cui al d. lgs. n. 117/2017 e, per quanto non disciplinato, le norme del codice civile relative al tipo sociale prescelto;
  • Circ. Min. Sviluppo economico 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 (Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali);
  • D.M. 16 marzo 2018 (Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure). 
  • D.M. 27 aprile 2018 (Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali). 

Limiti alla costituzione dell'impresa sociale 

La costituzione di una impresa sociale non può avvenire in taluni casi.  In particolare, non possono acquisire la qualifica di impresa sociale: 

  • le società con socio unico persona fisica; 
  • le amministrazioni pubbliche: 
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti, salvo eccezioni; 
  • gli enti i cui atti costitutivi limitino, direttamente o indirettamente, l'erogazione di beni o servizi in favore dei soci o degli associati. 

Requisiti per l'assunzione della qualifica di impresa sociale 

I requisiti richiesti per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale sono i seguenti:

  • svolgimento di attività di impresa di interesse generale: le attività di interesse generale sono tassativamenteindicate nella legge (assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela ambientale e del patrimonio culturale, etc.). Indipendentemente dall'oggetto sociale si considera attività di interesse generale quella nella quale sono occupati lavoratori svantaggiati o con disabilità;
  • Svolgimento della attività in via stabile e principale: l'attività di interesse generale deve essere esercitata in maniera continuativa e deve rappresentare l'attività esclusiva o principale (+70% dei ricavi deve provenire dallo svolgimento di attività di interesse generale).
  • Assenza dello scopo di lucro: l'assenza dello scopo di lucro soggettivo è elemento essenziale ai fini dell'acquisizione della qualifica. È, pertanto, vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione. È concessa:
    • la ripartizione ai soci dei ristorni correlati ad attività di interesse generale da imprese sociali costituite nella forma di società cooperative;
    • la destinazione di una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale o ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore;
    • la destinazione di una quota non superiore al 3% degli utili annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali .

Costituzione dell'impresa pubblica

  • Forma dell'atto costitutivo: atto pubblico (requisito di forma ad substantiam anche per gli enti che possono essere costituiti con forma libera).
  • Denominazione: necessaria l'indicazione di impresa sociale nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza.
  • Indicazioni essenziali:
    • a) clausole relative al tipo sociale prescelto; 
    • b) esplicita indicazione del carattere di impresa sociale; 
    • c) esplicita indicazione dell'assenza di lucro; 
    • d) modalità di ammissione ed esclusione dei soci o associati secondo il principio di non discriminazione (es., in società di capitali non sarà possibile inserire una clausola di mero gradimento; 
    • e) requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali; 
    • f) prevedere la nomina di uno o più sindaci con la funzione di vigilare l'osservanza della legge e dei principi che regolano l'assetto organizzativo oltre ad effettuare ispezioni e controlli; 
    • g) richiamo dei limiti ex art. 2435bis. 

Vigilanza 

Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ******Nel caso in cui dovesse essere accertata una violazione: 

  • in prima battuta, è prevista una diffida a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un termine congruo diretta agli organi di amministrazione dell'impresa sociale.
  • in caso di inottemperanza, il Ministero può procedere alla nomina di un commissario ad acta che affianchi gli organi dell'impresa e provveda alla regolarizzazione dell'attività. In caso di mancata regolarizzazione, è prevista la perdita della qualifica di impresa sociale (con conseguente cancellazione dal registro delle imprese e devoluzione del patrimonio residuo ai fondi competenti).

Operazioni relative alle imprese sociali 

Le operazioni che possono riguardare le imprese sociali, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (90 giorni), sono: 

  • Trasformazione da ente preesistente in impresa sociale:
    • cooperative sociali preesistenti: art. 17 D.Lgs. 112/2017;
    • altri enti preesistenti (diversi dalle cooperative sociali): atto di trasformazione eterogenea [atipica].
  • **Trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali.**Tali operazioni devono essere poste in essere assicurando:
    • l'assenza di scopo di lucro;
    • la preservazione dei vincoli di destinazione del patrimonio;
    • il perseguimento delle attività e delle finalità propri della impresa sociale da parte degli enti risultanti.
  • Cessione d'azienda 
    • in questo caso è necessaria una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale con lo scopo di attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa al fine di proseguire le attività e le finalità da parte del cessionario. 

Scioglimento o perdita della qualifica

In caso si scioglimento o perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti sa almeno tre anni o ai fondi appositamente istituiti secondo le disposizioni statutarie.