Lettera di intenti
La lettera di intenti o dichiarazione di intenti (ma anche: letter of intent - LOI; memorandum of understanding o heads of agreement) è un documento generalmente non vincolante con il quale le parti regolano lo svolgimento delle trattative e predispongono le clausole corrispondenti agli accordi di massima raggiunti da recepire in un futuro contratto nell’eventualità della positiva conclusione delle trattative . A differenza di un contratto preliminare, pertanto, le parti non si obbligano alla stipula del contratto (nel caso delle startups, dunque, del contratto di investimento).
⚠️ Il contratto preliminare è un contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un ulteriore contratto già delineato nei suoi elementi essenziali. L’effetto principale del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo.
La lettera di intenti, pertanto, possono contribuire a rafforzare il generale obbligo di buona fede durante lo svolgimento delle trattative facendo eventualmente sorgere un particolare tipo di responsabilità (i.e. responsabilità per culpa in contrahendo) ******qualora si ravvisi – in caso di esito negativo delle trattative – che l’altra parte abbia legittimamente confidato nella conclusione del contratto.
Normalmente il contenuto della LOI riguarda:
- le motivazioni alla base delle trattative e gli argomenti oggetto di negoziazione o da negoziarsi in futuro;
- le tempistiche del negoziato e l’eventuale accordo di esclusiva;
- l’indicazione di eventuali accordi già raggiunti che saranno riversati nel futuro contratto;
- l’elencazione di motivi che possono provocare una sospensione della negoziazione;
- la previsione di un obbligo di riservatezza.
Nella prassi, tuttavia, si è diffusa la generale tendenza ad identificare come lettera di intenti qualsiasi documento dal contenuto non vincolante intervenuto della fase delle trattative con il conseguente accostamento di una serie di istituti che, seppur simili, presentano caratteristiche proprie e distintive.
Lettere di intenti in senso stretto
- lettere di intento deboli: si definiscono lettere di intento deboli quei documenti che presentano un contenuto minimo dal momento che le parti si limitano a descrivere l’oggetto della transazione ed a regolare lo svolgimento delle trattative. Difficilmente, in caso di mancata conclusione del contratto, potrebbe discendere responsabilità precontrattuale da questo tipo di documentazione.
- lettere di intento forte: diversamente, le lettere di intento in senso forte rappresentano documenti dal contenuto estremamente complesso ai quali si ricorre per specificare l’intenzione (non vincolante) di proseguire la trattativa e indicare i motivi alla base della negoziazione, nonchè per fissare punti concordati.
Lettere di intenti improprie
Nella prassi può accadere che già nella fase delle trattative le parti definiscano gli elementi sostanziali del contratto rinviando ad un futuro accordo esclusivamente la determinazione degli aspetti accessori. Seppur generalmente (e impropriamente) denominata “lettera di intenti”, questo tipo di documentazione costituisce un vero e proprio accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto.
Lettere di intenti parzialmente vincolanti
Come accennato sopra, le lettere di intenti hanno un contenuto generalmente non vincolante. Tuttavia, le parti possono inserire al suo interno una serie di clausole che esplicitano un accordo vincolante e suscettibile di autonoma esecuzione.
Intese di tal fatta documentano in altri termini impegni vincolanti in riferimento a specifici aspetti del contratto da concludere: spese, esclusività, confidenzialità.
Lettere di intenti di tale tenore, nella parte in cui contengono le predette pattuizioni vincolanti, costituiscono fonte, se disattese, di responsabilità da inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Gentlemen’s agreement
Un’alta figura a cui la letter of interest viene spesso accostata è quella del gentlemen’s agreement. Si tratta di un accordo non vincolante per espressa volontà delle parti in quanto le parti affidano a sanzioni extragiuridiche (cessazione dei rapporti di affari, discredito commerciale, ecc.) l’affidabilità di un impegno dichiarandolo non vincolante.
Differenza con le letters of intent: assenza di qualsiasi valore giuridico che è invece variamente riconosciuto alle dichiarazioni di intenti.
Accordi di negoziazione
Gli accordi di negoziazione o agreement to agree sono accordi con cui le parti si vincolano a condurre una determinata trattativa per pervenire alla conclusione di un futuro contratto, ancora da negoziare sui termini essenziali.
Term Sheet
L’espressione term sheet è comunemente utilizzata per indicare la letter of intent. A ben vedere, tuttavia, il term sheet fa specificamente riferimento a trattative molto complesse finalizzate alla negoziazione di una pluralità di contratti.
⚠️ Il term sheet non è un documento vincolante. Vi sono solo alcune pattuizioni che possono essere presenti al suo interno che acquistano rilevanza immediata: confidenzialità, esclusive e spese.
Le previsioni contenute nel term sheet sono solitamente anticipative e riepilogative di quello che sarà il main agreement(contratto di investimento, patti parasociali e statuto).


Inadempienza e responsabilità
Le lettere di intenti dal contenuto generalmente non vincolante non obbligano alla conclusione del contratto e dunque ad un necessario esito positivo delle trattative. Tuttavia, nell’ordinamento italiano esiste un generale obbligo delle parti di una trattativa di comportarsi secondo lealtà e correttezza che può essere rafforzato nel caso in cui sussista una LOI. Nella fase delle trattative, infatti, le parti non sono assolutamente esenti da responsabilità in quanto, a determinate condizioni, pur emergere una responsabilità di natura pre-contrattuale ex art. 1337 c.c.
In particolare, possono emergere profili di responsabilità se:
- le trattative siano giunte ad un stadio di avanzamento tale da generare nelle parti un legittimo affidamento nel buon esito delle stesse in ordine alla conclusione del contratto (affidamento nella conclusione del main agreement);
- la rottura improvvisa e ingiustificata delle trattative può dar luogo al risarcimento del danno, qualora le trattative siano giunte ad uno stadio tale da generare nell’altro contraente un legittimo affidamento circa la conclusione del contratto (Cass. civile n. 11438/04; Cass. civ n. 8723/04).
Trattandosi di un particolare tipo di responsabilità (i.e. precontrattuale), il danno sarà risarcibile nei nei limiti del c.d. interesse negativo quantificato nelle spese inutilmente affrontate (spese sostenute in relazione allo svolgimento delle trattative e per la stipulazione del contratto) oltre che della perdita di altre e più favorevoli alternative contrattuali (in tal senso: Cass. 30 luglio 2004, n. 14539 e Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632).