Partecipazione di società ed enti in società
Partecipazione di società di capitali in società di persone
- **Una s.p.a. può assumere partecipazioni in società di persone?**Si, ai sensi dell'art. 2361, co. 2, c.c., "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio"
- **Una s.r.l. può assumere partecipazioni in società di persone?**L'art. 2361, co.2, non è richiamato in tema di società a responsabilità limitata. Tuttavia, l'art. 111 duodecime dispone. att. c.c. richiama espressamente la società a responsabilità limitata. Pertanto, la dottrina ed il Comitato Triveneto dei Notai (cfr. Massima I.C.20), ritengono applicabile l'art. 2361, co.2, anche alle s.r.l.
- **È possibile che una società di persone sia costituita esclusivamente da società di capitali?**Si, ai sensi dell'art. 111 duodecies disp. att. cod. civ.: "qualora tutti i soci illimitatamente responsabili di cui all'art. 2361, co. 2, del codice, siano società per azioni società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991 , n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti".
Partecipazione di società di persone in società di persone
È discusso se una società di persone possa partecipare in altra società di persone.
Secondo la teoria negativa:
- solo tra persone fisiche è configurabile l'elemento essenziale dell'intutitus personae;
- tale partecipazione comporterebbe una alterazione del regime di responsabilità ex art. 2267 c.c. e, cioè, una parziale modifica del regime di responsabilità dei soci della società partecipante.
Secondo la teoria positiva e prevalente, sostenuta da una parte della dottrina, dalla giurisprudenza, dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN Studio 5676/2005/I) ed il Comitato Triveneto dei Notai (Massima O.A.1):
- l'intuitus personae è configurabile nei confronti di tutti gli enti dotati di soggettività. Ad ogni modo, l'intuitus personae non costituisce un elemento essenziale delle società di persone, ma esclusivamente un elemento naturale, dal momento che è ammesso il patto di libera trasferibilità inter vivos;
- per quanto riguarda il regime di responsabilità, si riconosce che il socio risponderebbe per obbligazioni altrui; tuttavia, nel concetto di obbligazioni sociali devono essere ricomprese anche quelle relative ad operazioni non direttamente decise dalla società.
Partecipazione di associazioni o fondazioni in società di persone
Comitato Triveneto dei Notai (Massima O.A.2): "è ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone".