Società, impresa, comunione e associazioni: quali sono le differenze?
Società e impresa
Il codice civile disciplina l'impresa e la società rispettivamente all'articolo 2082 c.c. e all'art. 2247 c.c. Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'art. 2082 (impresa) non fa riferimento allo scopo di lucro; mentre l'art. 2247 non richiama il concetto di attività di impresa e di professionalità.
Secondo una parte della dottrina (tra cui Ferri) e parte della giurisprudenza (Cass. 10 agosto 1979, n. 4644): le società commerciali acquistano sempre la qualifica di imprenditore con la conseguenza che la società è imprenditore ed è esposta a fallimento anche quando non abbia iniziato l'attività di impresa.
Secondo altra parte della dottrina (tra cui Galgano e Abadessa), è ammissibile una società senza impresa dal momento che l'art. 2247 non richiede che l'attività economica sia esercitata professionalmente. Pertanto, il concetto di società dovrebbe essere inteso come un concetto più ampio di quello di impresa collettiva.
Nell'alveo delle società senza impresa (cioè non assoggettabili a fallimento) possono essere ricondotte:
- le società occasionali (costituite per il compimento di un affare), in cui - mancando il requisito della professionalità - manca l'attività di impresa;
- le società tra professionisti, dal momento che l'attività professionale non è qualificabile come attività di impresa.
Un altro tipo di impresa rispetto alla quale è discussa la natura societaria è l'impresa coniugale (i.e. l'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio):
- Secondo una parte della dottrina (tra cui Finocchiaro), l'impresa coniugale deve essere considerata una società a cui è applicabile nei rapporti interni la disciplina della comunione legale e nei rapporti esterni la disciplina societaria;
- Secondo altra parte della dottrina (tra cui Campobasso) e secondo il CNN (Studio n. 40/1984), l'impresa coniugale costituisce l'unica eccezionale ipotesi di impresa collettiva non societaria (c.d. comunione di impresa) a cui è applicabile esclusivamente la disciplina della comunione legale.
Società e comunione
Società e comunione sono due concetti estremamente diversi dal momento che i comunisti, a differenza dei soci, non esercitano alcun tipo di attività produttiva ma si limitano a godere dei beni caduti in comunione. Inoltre, nel caso della comunione non viene ad esistenza un nuovo soggetto giuridico ma semplicemente una situazione di contitolarità.
Tra le figure affini al contratto di società, vi rientrano:
- la comunione a scopo di godimento (v. anche società di mero godimento e società immobiliari di comodo): si tratta dell'ipotesi in cui più soggetti godono di un bene non produttivo.
- la comunione di azienda (v. anche comunione ereditaria di azienda): la situazione di contitolarità (e non esercizio in comune di attività economica) in questo caso interessa un bene produttivo.
L'ammissibilità della comunione di azienda è oggi pacifica considerato il dettato degli art. 2500 septies e 2500 octies c.c. che disciplinano la trasformazione da società in comunione di azienda e viceversa.
In passato si è dubitato della ammissibilità di tale figura in quanto si è sostenuto che il godimento di un bene produttivo corrispondesse all'esercizio di attività economica e, dunque, implicasse l'esercizio di impresa come società di fatto. A tale tesi si è contrapposta quella che distingue tra:
- Godimento diretto; e
- Godimento indiretto (es., azienda data in affitto ad un terzo).
Società e associazioni
Più discussa rispetto alle ipotesi sopra trattate, è la differenza tra società e associazioni.
Secondo una parte della dottrina (tra cui Zanelli), la differenza tra società e associazione risiede nel fatto che la società deve necessariamente esercitare attività economica, mentre l'associazione svolge attività non economica.
Secondo la dottrina prevalente (tra cui Galgano e Campobasso), la differenza tra società ed associazione riguarda l'assenza in quest'ultima del c.d. scopo di lucro soggettivo. L'associazione, infatti, può svolgere attività economica (e, dunque, può assumere la qualità di imprenditore ed essere dichiarata fallita), ma non può distribuire tra gli associati i risultati di tale attività. Si aggiunge, inoltre, che nelle associazioni l'elemento personale è meno rilevante e, pertanto, è possibile che si assista ad un continuo cambio di soggetti coinvolti nell'attività associativa.
Particolari ipotesi che devono essere ricordate sono:
- l'associazione in partecipazione ex art. 2549: nella associazione in partecipazione il rapporto tra associato e associante assumente esclusivamente rilevanza interna tale da non determinare una forma di impresa collettiva come la società. Infatti, a differenza della società, nella associazione in partecipazione non vi è la costituzione di un nuovo ente nè l'esercizio in comune di attività economica.
- il contratto di cointeressenza ex art. 2554: a differenza della società, nel contratto di cointeressenza manca un patrimonio autonomo comune. La cointeressenza può essere propria (partecipazione a utili e perdite senza corrispettivo dell'apporto) oppure impropria (partecipazione a soli utili in cambio dell'apporto).