Società in nome collettivo (s.n.c.): cos'è e come costituirla
La società in nome collettivo
La disciplina delle società semplice è contenuta nel codice civile (arte. 2291-2312).
- Tipologia: società di persone
- Attività esercitabile: sia attività commerciale che attività agricola
- Responsabilità: solidale e illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci (il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi ex art. 2291)
- Normativa applicabile: le norme del codice civile che disciplinano la società semplice, salvo quanto diversamente disposto, si applicano anche alla s.n.c. per effetto del rinvio espresso ex art. 2293 c.c.
- Forma del contratto: il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (2251 c.c.)
- Forma del contratto: il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (2251 c.c.), come nel caso degli immobili o dei diritti reali immobiliari. La società in nome collettivo può dunque costituirsi:
- per effetto di comportamenti concludenti (società di fatto)
- con patto verbale
- con semplice atto scritto
- con scrittura privata autenticata
- con atto pubblico
- Forma per la iscrizione nel registro delle imprese: atto pubblico o scrittura privata autenticata (2296 c.c.) - condizione di regolarità (non di esistenza, come nelle società di capitali)
- Effetto della iscrizione nel registro: la iscrizione nel registro delle imprese ha effetto dichiarativo e, pertanto, la mancata iscrizione non riguarda la validità o la efficacia del contratto sociale ma importa esclusivamente una situazione di irregolarità.
Atto costitutivo della s.n.c.
Ai sensi dell'art. 2295 c.c., l'atto costitutivo di società in nome collettivo deve indicare:
- le generalità dei soci
- la ragione sociale (nome di almeno un socio + indicazione del rapporto sociale) - corrisponde alla ditta dell'imprenditore individuale e alla denominazione sociale per la società di capitali. Devono rispettarsi le regole dettate in materia di confusione ex art. 2567 c.c. Non è possibile indicare il nome di un estraneo che, in quanto tale, non è illimitatamente responsabile. È ammessa l'ipotesi di ragione sociale derivata (cioè, una ragione sociale che contenga il nome di un socio defunto o receduto) purchè il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentano ex art. 2292 c.c. La variazione della ragione sociale costituisce modifica dell'atto costitutivo e richiede il consenso di tutti i soci salvo diversa pattuizione (art. 2252 c.c.)
- amministratori e rappresentanti: devono essere indicati i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società. In mancanza, si presume che ciascun socio sia amministratore e rappresentante e possa agire da solo ex art. 2257 cc.)
- sede della società ed eventuali sedi secondarie: Dibattuto è se debba essere indicato l'indirizzo della sede o sia sufficiente l'indicazione del comune, così come avviene per le società di capitali.
- oggetto sociale: l'oggetto sociale deve indicare specificatamente l'attività che sarà svolta dalla società e i settori merceologici interessati ove tale indicazione sia necessaria per determinare l'oggetto. È possibile indicare anche una pluralità di attività eterogenee (oggetto plurimo) oppure attività principali e complementari/strumentali.
- conferimenti: conferimenti, valore e metodo di valutazione dei conferimenti (rimesso alla volontà dei soci). Per i soci d'opera è necessario indicare le prestazioni cui sono obbligati.
- utili: indicazione delle norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
- durata:
- secondo una tesi, la durata della società può essere solo determinata
- secondo altra tesi, la durata può essere non indicata o indicata a tempo indeterminato
- primo esercizio sociale: indicazione che l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno
- spese di costituzione: non c'è una disposizione che impone l'indicazione delle spese di costituzione. Viene, normalmente, inserita una clausola che prevede che le società
- clausola compromissoria: all'interno dell'atto costitutivo può essere inserita anche la clausola che prevede che in caso di controversie, queste debbano essere rimesse al giudizio di arbitri.
Le norme che disciplinano le società di persone non fanno mai riferimento allo statuto. Le indicazioni normative rimandano sempre all'atto costitutivo. Va ricordato che nelle società di persone sia le modifiche oggettive che le modifiche soggettive integrano una modifica dell'atto costitutivo. Nulla vieta alla autonomia privata si redigere anche lo statuto per le società di persone, pur trattandosi di prassi inusuale.
Iscrizione nel registro delle imprese
Art. 2296 c.c.: prevede il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel registro delle imprese (pubblicità legale) entro 30 giorni a cura degli amministratori o dal notaio (in caso di atto pubblico). In mancanza, ciascun socio può procedere alla iscrizione a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Sebbene l'iscrizione nel registro delle imprese costituisca l'ipotesi normale, può accadere che vi siano deviazioni rispetto a questo schema. Pertanto, assumono rilevanza le considerazioni che seguono.
- Società irregolare: è irregolare la società il cui atto costitutivo non è iscritto nel registro delle imprese (manca la pubblicità dichiarativa e, dunque, la condizione di regolarità). Si tratta delle società di fatto, delle società costituita verbalmente, delle società costituite con scrittura privata non autenticata oppure con atto pubblico non iscritto nel registro delle imprese. Ai sensi dell'art. 2279, fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra società e terzi , fermo restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice (beneficio di escussione non automatico e i creditori particolari possono chiedere la liquidazione della quota del socio in ogni tempo). Il fallimento della società irregolare determina automaticamente il fallimento di tutti i soci quando l'attività svolta sia commerciale.
- Società di fatto: è la società costituita mediante comportamenti concludenti (devono sussistere anche ulteriori indici sintomatici quali: costituzione di un fondo comune e l'alea comune ai guadagni ed alle perdite). La normativa che verrà applicata a queste società è quella prevista per le società semplici se si tratta di attività agricola (cioè non commerciale) oppure quella della società in nome collettivo nel caso in cui la società di fatto svolga attività commerciale. La giurisprudenza ha individuato degli indici sintomatici che rivelano la costituzione di una società di fatto (cfr. Cass. 13 maggio 1997, n. 4187). Non è possibile che si tratti di s.a.s. ( in cui il patto limitativo della responsabilità deve essere espresso) o di società di capitali (che vengono ad esistenza solo con la iscrizione nel registro delle imprese).
- Società apparente: questa ipotesi ricorre tutte le volte in cui due o più soggetti, non legati da patto sociale, generano nei terzi l'affidamento che una società è stata costituita. In questo caso dunque non manca solo il contratto sociale (come nella società di fatto), ma anche l'esercizio in comune della attività di impresa. Secondo la giurisprudenza, anche la società apparente può essere dichiarata fallita in forza del generale principio di apparenza.
- Società occulta: questa ipotesi ricorre quando più soggetti non esteriorizzano il patto sociale e gestiscono le relazioni commerciali in nome proprio come imprenditori irregolari. Secondo la giurisprudenza costante, la mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi creditori dell'imprenditore individuale di invocare la responsabilità degli altri socie e della società (arg. ex art. 147, co. 5. legge fallimentare).
- Soci occulti di società palese: questa ipotesi ricorre in tutti i casi taluni soggetti appaiono come soci nei rapporti interni alla società ma non in quelli esterni. I soci occulti rispondono alla stessa stregua dei soci palesi.
Partecipazione degli incapaci
Art. 2294 (S.n.c.): la partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle discussioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425. Sarà, pertanto, necessaria apposita autorizzazione ex art. 2294 c.c..
Art. 2315 (S.a.s.): "anche alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti". Per l'acquisto della qualità di socio accomandante è richiesta la autorizzazione ordinaria.
L'incapace può essere autorizzato soltanto alla continuazione dell'impresa salvo il caso del minore emancipato che, invece, può partecipare anche alla costituzione di una nuova società (art. 397 c.c.).
Autorizzazioni necessarie per la continuazione per acquisto inter vivo:
- Secondo una prima tesi, l'autorizzazione ex art. 2294 sarebbe da sola sufficiente sia per la stipula dell'atto inter vivo che comporta l'acquisto della qualità di socio sia per la continuazione dell'attività di impresa;
- Secondo altro orientamento, sarebbero necessarie due autorizzazioni:
- autorizzazione per la stipula dell'atto inter vivos (autorizzazione ordinaria);
- autorizzazione alla continuazione dell'attività di impresa (autorizzazione ex art. 2294 c.c.).
Autorizzazioni necessarie per la continuazione per acquisto mortis causa:
- autorizzazione ex 320 c.c. per l'accettazione con beneficio di inventario;
- autorizzazione ex art. 747 c.p.c. per la stipula dell'atto inter vivo di continuazione della società;
- autorizzazione ex art. 2294 c.c. per l'esercizio dell'impresa e la continuazione dell'attività sociale.
In caso di incapacità sopravvenuta, l'art. 2286 c.c. prevede l'esclusione del socio divenuto incapace. Nonostante tale previsione, in caso di mancata esclusione del socio divenuto incapace è necessario richiedere l'autorizzazione ex 2294 c.c.
Invalidità del contratto costitutivo di società di persone
Il codice non prevede una specifica disciplina sul punto.
Deve, dunque, ritenersi che:
- per le cause di invalidità, debba farsi applicazione della disciplina generale prevista per i contratti e, pertanto, agli articoli 1425 c.c. s.s. per le cause di annullabilità e agli articoli 1418 c.c. e s.s. per le cause di nullitá;
- per quanto riguarda gli effetti della invalidità occorrerà investigare sull'impatto della causa sul contratto e, pertanto:
- se il vizio riguarda la singola partecipazione, il contratto sociale sarà ugualmente valido salvo che detta partecipazione non debba ritenersi essenziale (artt. 1420 e 1446 c.c.)
- se il vizio interessa l'intero contratto sociale, dovrà ulteriormente distinguersi se l'attività sociale sia iniziata o meno:
- nel caso in cui l'attività sia stata già iniziata, è dubbio se possa essere applicato analogicamente l'art. 2332 c.c. dettato in materia di società di capitali. Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, l'applicazione analogica sarebbe consentita a tutela del principio generale della tutela della attività effettivamente svolta. Dunque, la sentenza di nullità opererà come una causa di scioglimento della società.
- nel caso in cui l'attività, diversamente, non sia stata iniziata, si farà applicazione della disciplina generale della invalidità dei contratti.
I conferimenti in società di persone
I conferimenti in società di persone sono le prestazioni a cui i soci si obbligano. L'obbligo di conferire una porzione della propria ricchezza personale a carico dei soci è delineato dall'art. 2247 c.c. e costituisce un elemento essenziale del contratto di società. Per perseguire l'oggetto sociale, infatti, la società necessita di risorse economiche. La funzione dei conferimenti, pertanto, è proprio quella di dotare la società di capitale di rischio per lo svolgimento dell'attività di impresa (funzione produttiva dei conferimenti). **Il valore i denaro risultante dalla somma dei conferimenti costituisce il capitale sociale (valore storico) e, limitatamente alla fase iniziale, anche il patrimonio della società (valore dinamico).
Controversa è la natura giuridica dei conferimenti:
- secondo una teoria, i conferimenti costituirebbero mero atto di adempimento dell'obbligo di conferire contenuto nel contratto di società;
- secondo altra teoria, i conferimenti non costituiscono un negozio distinto e autonomo del contratto di società in quanto integrano lo stesso.
La determinazione dei conferimenti deve essere tenuta distinta dalla loro valutazione:
- per quanto riguarda la determinazione dei conferimenti, l'articolo 2253, co.1, prevede che i soci sono liberi di determinare l'entità dei conferimenti. Dunque, non è previsto un obbligo di adeguatezza tra capitale effettivo e quello ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa prescelta. Va precisato che sebbene l'art. 2253, co. 2, disciplini l'ipotesi in cui manchi una determinazione in atto dei conferimenti ("se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale", tale norma non trova applicazione nel caso delle società in nome collettivo. L'art. 2295, n.6, c.c., infatti, prevede l'obbligo di indicazione nell'atto costitutivo dei conferimenti di ciascun socio, del valore attribuito e del modo in cui tale valutazione é avvenuta.
- in merito alla valutazione dei conferimenti è previsto che la valutazione sia rimessa alla volontà dei soci. Come detto, nella società in nome collettivo é richiesta l'indicazione del modo in cui i conferimenti sono stati valutati (su accordo dei soci, mediante perizia o al prezzo corrente) al fine di rendere edotti i terzi. Non è richiesta però l'indicazione dei criteri di valutazione.
Oggetto del conferimento nelle società di persone può essere qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica (art. 1174 cc.) e utile per il perseguimento dell'oggetto sociale (art. 2247 c.c.). L'ampia libertà prevista in materia è giustificata dal fatto che il presidio della tutela dei creditori nelle società di persone non è affidato al capitale, bensì alla responsabilità illimitata dei soci (diversamente da quanto accade nelle società di capitali). Dunque, possono essere conferiti:
- denaro;
- immobili;
- crediti;
- contratti;
- diritti reali e personali di godimento;
- azienda (ma non della clientela o dell'avviamento singolarmente);
- prestazione d'opera.
Potere di amministrazione e potere di rappresentanza
Il potere di amministrazione ed il potere di rappresentanza sono due aspetti che nella prassi spesso vengono confusi ma che devono essere ben differenziati:
- il potere di amministrazione (detto anche potere di gestione o di decisione) consiste nel potere di assumere decisioni in merito al compimento di atti;
- il potere di rappresentanza o potere di firma consiste nel potere di compiere un particolare atto a seguito della decisione da parte dell'organo titolare del potere di amministrazione.
Tendenzialmente, nelle società di persone vi è coincidenza (non obbligatoria) tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza: quindi i poteri di amministrazione e rappresentanza sono detenuti dalle medesime persone ed in base alle stesse regole (es. rappresentanza e amministrazione entrambe congiuntive oppure entrambe disgiuntive).
Nelle società di persone, i soci sono liberi di determinare i sistemi di amministrazione e di rappresentanza.
Pertanto, sotto il profilo del potere di gestione (amministrazione), occorre distinguere tra:
- amministratore unico: i questo caso l'amministrazione é affidata ad un solo socio.
- amministrazione congiuntiva: il potere di decidere spetta congiuntamente ad una pluralità di soci. Pertanto, non é dato al singolo socio poter decider il compimento di una operazione. Si distingue tra:
- amministrazione congiuntiva all'unanimità (ex art. 2258, co. 1, c.c., disciplina residuale). É necessario il consenso di tutti i soci, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
- amministrazione congiuntiva a maggioranza. É necessario il consenso della maggioranza dei soci, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societá.
- amministrazione disgiuntiva: ciascun socio amministratore può decidere il compimento degli atti sociali ma gli altri amministratori hanno il potere di opporsi (c.d. diritto di veto o jus prohimendi). L'opposizione si sostanzia in una dichiarazione non formale (e non necessariamente motivata), unilaterale e recettizia destinata all'amministratore che ha deciso il compimento dell'atto. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (c.d. maggioranza per quote di interesse), decide sull'opposizione.
- amministrazione disgiuntiva di tutti i soci (ex art. 2257, co. 1, c.c., disciplina residuale);
- amministrazione disgiuntiva di alcuni soci (ex art. 2257, co. 2, c.c.).
- amministrazione combinata: é possibile combinare il modello della amministrazione disgiuntiva e congiuntiva.
Una volta assunta la decisione, é necessario che l'operazione venga posta in essere dai titolari del potere di rappresentanza (c.d. potere di firma), cioé da coloro i quali hanno il potere di compiere l'atto in nome e per conto della società.
Ai sensi dell'art. 2266, co. 1, infatti, c.c. la società acquista i diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore (art. 2266, co. 2, c.c.)
Potere di amministrazione e potere di rappresentanza si intendono fortemente correlati nelle società di persone tanto che é previsto che, salva diversa disposizione del contratto sociale, i limiti al potere di amministrazione costituiscono altresì, limiti al potere di rappresentanza e viceversa.
L'art. 2298 c.c. stabilisce che l'amministratore che ha la rappresentanza della societá puó compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura.
Nelle societá di persone, a differenza delle societá di capitali, il limite dell'oggetto riguarda non solo il potere di amministrazione, ma anche il potere di rappresentanza. Pertanto, il limite dell'oggetto sociale é sempre opponibile ai terzi.
Si considerano atti ultra vires - cioé atti per cui gli amministratori non hanno poteri - gli atti non pertinenti all'oggetto sociale. Il concetto di pertinenza deve essere inteso come il rapporto di strumentalità tra lo specifico atto compiuto e il programma economico stabilito nell'oggetto sociale.
Nomina e revoca degli amministratori
Gli amministratori possono essere nominati:
- con il contratto sociale per i primi amministratori e per le nomine che avvengono mediante modifica del contratto sociale. In questo caso la sostituzione degli amministratori comporta una modifica del contratto sociale. Per la revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale é necessario che ricorra una giusta causa;
- con atto separato: l'atto costitutivo puó stabilire che gli amministratori saranno nominati con atto separato. Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, la nomina dovrebbe avvenire all'unanimitá trovando applicazione le regole del mandato collettivo.
Il codice non prevede una durata massima dell'incarico, pertanto, é possibile conferire l'incarico a tempo indeterminato (a differenza delle s.p.a. ove é previsto il limite dei tre anni).
Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, non é possibile nominare un soggetto estraneo come amministratore perché, a differenza delle società di capitali, per le società di persone non é espressamente prevista tale possibilità. Inoltre, si aggiunge che se - ai sensi dell'art. 2318, co.2, c.c. - i soci accomandaci sono esclusi dalla amministrazione, tale indice normativo deve lasciar intendere che a fortiori devono ritenersi esclusi i soggetti terzi che non hanno interesse nell'amministrazione. A sostegno di questa tesi, inoltre, si rammenta che l'amministrazione dei soci nelle società di persone ha la funzione di riequilibrare la previsione della responsabilità illimitata.
Secondo la teoria attualmente prevalente, diversamente, é consentito procedere alla nomina di un terzo estraneo alla società salvo che si tratti di una s.a.s. a causa del limite di cui all'art. 2318, co.2, c.c.
É possibile la nomina di una persona giuridica dal momento che gli artt. 2361, co.2, c.c. e 111 duodecies disp. att. c.c. permettono espressamente la partecipazione di società di capitali in società di persone.
Per quanto attiene alla cessazione dell'incarico, é normativamente prevista la sola ipotesi della revoca. Tuttavia, devono ritenersi ammissibili anche altre cause di cessazione dell'ufficio di amministratore (scadenza del termine, perseguimento dell'oggetto, rinuncia dell'amministratore, morte, etc..
La revoca dell'amministratore richiede la realizzazione di adempimenti differenti a seconda che si tratti di:
- revoca volontaria dell'amministratore nominato con il contratto sociale: é necessaria una giusta causa e la revoca rientra tra le modificazioni del contratto sociale.
- revoca volontaria dell'amministratore nominato con atto separato: si applicano le norme del mandato. Dunque la revoca ha effetto anche se non ricorre una giusta causa; tuttavia, qualora non dovesse ricorre una giusta causa, é necessario il consenso di tutti i soci.
- revoca giudiziale dell'amministratore: la revoca in ogni caso può essere richiesta da ciascun socio qualora ricorra una giusta causa. Sulla richiesta provvederà il giudice con una sentenza costitutiva che accerti il presupposto della giusta causa.
Obblighi e responsabilità degli amministratori
Gli amministratori hanno l'obbligo:
- di amministrare;
- di tenere i libri contabili e le altre scritture contabili prescritte;
- di redigere il rendiconto;
- di provvedere agli adempimenti pubblicitari.
Gli amministratori hanno, poi, gli obblighi dei mandatari in quanto compatibili.
Ai sensi dell'art. 2260, co. 2, c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Diritti dei soci
I soci di società di persone hanno diritto:
- di avere notizia degli affari sociali sociali da parte degli amministratori;
- di consultare i documenti relativi all'amministrazione;
- di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti;
- di ottenere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno (salvo che il contratto stabilisca un termine diverso).
Partecipazione agli utili e alle perdite
Ai sensi dell'art. 2262 c.c., ogni socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto salvo patto contrario (a differenza delle società di capitali in cui é necessario che, in seguito alla approvazione del bilancio, venga deliberata anche la distribuzione degli utili).
È possibile rinunciare alla divisione degli utili esclusivamente con il consenso unanime di tutti i soci.