Società tra professionisti
La società tra professionisti e figure affini
La società tra professionisti si caratterizza per avere ad oggetto l'esercizio di una determinata professione con comunione di utili e di spese tra i soci.
Deve essere subito chiarito che la società di professionisti si differenzia:
- dall'incarico congiunto a più professionisti
- dalla società di mezzi
- dalla società di servizi imprenditoriali
Incarico congiunto a più professionisti: mentre nell'incarico congiunto a più professionisti, l'incarico viene appunto affidato individualmente ad ogni professionista, nel caso della società tra professionisti l'incarico si intende affidato alla società in quanto tale.
Società di mezzi: la società tra professionisti diverge anche dall'ipotesi di società di mezzi in cui non c'è esercizio in comune di attività professionale e conseguente creazione di un nuovo soggetto, ma semplicemente in questo caso i professionisti si associano per dividere le spese per acquistare i mezzi necessari per l'esercizio della attività professionale.
Società di servizi imprenditoriali: a differenza delle società tra professionisti**,** nelle società di servizi imprenditoriali vi è la necessità di lanciare e gestire sul mercato un prodotto complesso rispetto al quale la prestazione professionale dei soci rappresenta solo una parte (es. società di progettazione industriale) dal momento che è richiesta una organizzazione su base imprenditoriale.
Ammissibilità della società tra professionisti
L'ammissibilità delle società tra professionisti rappresenta un tema ampiamente dibattuto dal momento che in base all'art. 2232 c.c. il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto lasciando intendere che prestatore possa essere solo una persona fisica. Inoltre, l'art. 2, l. 1815/1939 disponeva il divieto di costituire società per l'esercizio di attività professionali protette.
Tuttavia, si è registrato un significativo sviluppo della normativa in argomento:
- con la legge n. 266/1997 è stato abrogato l'art. 2, l. 1815/1939;
- con la legge n. 26/2001 è stata introdotta espressamente la società tra avvocati (STA);
- con la legge n. 248/2006 sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto, per le attività libero professionali e intellettuali, di fornire assistenza attraverso la costituzione di società di persone o associazioni tra professionisti. Pertanto, tale normativa ha introdotto espressamente la possibilità costituire società di persone tra professionisti (e non di capitali) aventi ad oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionale a condizione che i singoli professionisti non partecipino a più di una società o associazione, chiarendo che - sebbene l'incarico venga assunto dalla società o associazione - la prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati sotto la propria personale responsabilità (principio di personalità della prestazione professionale). Tuttavia, anche a seguito dell'emanazione di questa legge, la giurisprudenza costante di merito ha continuato a vietare la costituzione di società tra professionisti iscritti ad un albo argomentando sulla base della mancata emanazione di un regolamento attuativo;
- con la legge n. 148/2011, all'art. 3, co. 5, viene ribadita l'ammissibilità dell'esercizio dell'attività professionale in forma societaria;
- con la legge n. 183/2011, senza prevedere una espressa abrogazione della normativa previgente, è stata ammessa la possibilità di costituire società professionali anche attraverso il tipo delle società di capitali e delle cooperative (e non solo attraverso società di persone). La legge in argomento ha introdotto anche le società tra professionisti multidisciplinari e ammesso l'ingresso in società a soggetti non professionisti solo per prestazioni tecniche o per la gestione contabile/amministrativa o per finalità di investimento (c.d. soci di capitale). In virtù della delega contenuta nell'art. 10, il Ministero della Giustizia ha emanato il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 recante disposizioni in materia di società tra professionisti.
STP e atto costitutivo
Affinché possa dirsi correttamente costituita, è necessario che l'atto costitutivo della STP contenga:
- indicazione dello svolgimento di attività professionale come oggetto esclusivo
- indicazione degli adeguati titoli abilitativi dei soci
- modalità di esclusione del socio che sia stato cancellato dall'albo
- indicazione che i soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico dei rispettivi albi
- criteri e modalità che assicurino lo svolgimento dell'incarico esclusivamente da parte del socio che possieda i requisiti professionali richiesti
- indicazione che il socio professionista deve essere scelto dall'utente o che, in mancanza, costui riceva adeguatamente l'informazione scritta in merito al professionista designato;
- stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
Iscrizione della STP
La società tra professionisti deve essere iscritta:
- nel registro delle imprese; e
- in una sezione speciale degli bai o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti