Valute digitali, valute virtuali e criptovalute
Cosa è una valuta virtuale?
Le valute virtuali (note anche come monete digitali o criptovalute) possono essere definite come la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da una autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente conto legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (art. 1, co. 2, lett. qq, del d. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal d. Lgs. 125/2019)
Caratteristiche delle valute virtuali sono, dunque:
- Rappresentazione digitale di valore
- Monete private o contrattuali
- L’emittente non è soggetto al controllo delle banche centrali
- Finalità di scambio o di investimento
- Trasferimento, archiviazione e negoziazione per via elettronica
Tipologie di valute virtuali
Quando si discorre di valute virtuali, è possibile individuarne tre tipologie:
- Valuta virtuale bidirezionale: questo tipo di valuta può essere acquistata e rivenduta in cambio di moneta tradizionale (es. Bitcoin);
- Valuta virtuale unidirezionale: questo tipo di valuta può essere acquistata con moneta tradizionale ma non può essere riconvertita (es. punti fedeltà emessi dal supermercato);
- Valuta virtuale chiusa: questo tipo di valuta, non potendo essere nè acquistata nè convertita con moneta avente corso legale, può circolare solo all’interno di comunità virtuali che le accettano (es. i coins dei video games)
Parere BCE del 12 ottobre 2016
Considerato che le caratteristiche individuate in precedenza determinano alcuni fattori di rischio (elevata volatilità, assenza di garanzia del cambio in valuta ordinaria, esclusivo affidamento nell’emittente), la Banca Centrale Europea nel parere del 12 ottobre 2016 ha chiarito che:
- le «valute virtuali» non possono qualificarsi come valute dal punto di vista dell’Unione in quanto l’euro è la moneta unica dell’unione economica e monetaria dell’Unione, ossia degli Stati membri che lo hanno adottato come valuta.
- la BCE raccomanda di definire le valute virtuali in modo più specifico, in modo da chiarire espressamente che le valute virtuali non costituiscono moneta legalmente istituita o denaro.
- le valute virtuali non sono effettivamente valute, dunque, sarebbe più appropriato considerarle mezzi di scambio piuttosto che mezzi di pagamento.
- in talune circostanze le valute virtuali possono essere utilizzare a fini diversi dal pagamento. Infatti, la tecnologia di registro distribuito su cui si fondano numerosi sistemi di valuta digitale potrebbe avere un’applicazione assai più ampia dei pagamenti (es. prodotti di riserva di valore a fini di risparmio e investimento, come prodotti relativi a strumenti derivati, materie prime e titoli). Le valute digitali più recenti, basate su tecnologie più sofisticate di registro distribuito e di «blockchain» hanno un’ampia gamma di utilizzi che va oltre lo scopo di pagamento, compresi ad esempio i casinò on line.
📌 Testo integrale del parere della BCE del 12 ottobre 2016