Articolo 3 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Capacità in materia di lavoro
Dispositivo
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.]