Articolo 15 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
Dispositivo
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555], [786], [2331].
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.