Articolo 18 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità degli amministratori
Dispositivo
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.
Note
(1) Vedi artt.1710 e ss.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 664/2023
L'approvazione del bilancio di un'associazione non riconosciuta non rileva al fine di esonerare il suo amministratore dall'obbligo di restituire le somme che gli sono state rimborsate a titolo di anticipazioni da lui sostenute in favore dell'associazione in assenza della prova della riferibilità di tali spese all'adempimento dei suoi obblighi, il cui onere incombe sullo stesso amministratore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 664 del 12 gennaio 2023)
2Cass. civ. n. 3887/2014
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla relativa clausola statutarie, trattandosi di disposizione dettata per l'arbitrato societario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3887 del 19 febbraio 2014)