Articolo 28 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasformazione delle fondazioni

Dispositivo

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16], [27].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [31].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo [26] non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.