Articolo 45 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto

Dispositivo

Note

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 17 del 14 luglio 1976, l'illegittimità dell'art. 45 co. I c.c., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui"in caso di separazione di fatto e al fine di determinare la competenza territoriale nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 20471/2015

2Cass. civ. n. 10373/2013

3Cass. civ. n. 13085/2003

4Cass. civ. n. 558/1982