Articolo 53 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Godimento dei beni

Dispositivo

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.