Articolo 56 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Dispositivo

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo [48].

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli [52] e [53], e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo [54] restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo [53].