Articolo 59 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Termine per la rinnovazione dell'istanza
Dispositivo
L'istanza [58], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni (1).
Note
(1) Il termine deve essere trascorso al momento della pronuncia della sentenza e non della proposizione della domanda al giudice.