Articolo 66 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Dispositivo

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58], se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo [63].

Se è provata la data della sua morte [61], il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo [63] per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [2934] e ss. c.c.] e delle usucapioni [1158] e ss. c.c.].