Articolo 69 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Dispositivo
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato [4], [58], [60], [66].