Articolo 73 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
Dispositivo
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione [456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione [1158] (1).
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo [71].
Note
(1) Qualora il soggetto dichiarato morto ritorni, o ne venga provata l'esistenza, non potrà devolversi l'eredità secondo quanto prescritto dall'art. 72, applicandosi invece la restituzione dei frutti dal giorno della costituzione in mora secondo quanto previsto dal co. II dell'art. 71 del c.c..