Articolo 73 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Dispositivo

Note

(1) Qualora il soggetto dichiarato morto ritorni, o ne venga provata l'esistenza, non potrà devolversi l'eredità secondo quanto prescritto dall'art. 72, applicandosi invece la restituzione dei frutti dal giorno della costituzione in mora secondo quanto previsto dal co. II dell'art. 71 del c.c..