Articolo 316 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Concorso nel mantenimento
Dispositivo
(1)I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento.
Note
(1) Articolo aggiunto con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (11)
1Cass. civ. n. 28442/2023
La sentenza dichiarativa della filiazione fuori del matrimonio produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex artt. 148 e 316-bis cod. civ. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28442 del 12 ottobre 2023)
2Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15098 del 30 maggio 2023)
3Cass. civ. n. 22075/2022
Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22075 del 12 luglio 2022)
4Cass. civ. n. 35710/2021
In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 35710 del 19 novembre 2021)
5Cass. civ. n. 4224/2021
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4224 del 17 febbraio 2021)
6Cass. civ. n. 3302/2017
In tema di filiazione, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 3302 del 8 febbraio 2017)
7Cass. civ. n. 23978/2015
Ove i genitori siano privi di mezzi economici, i parenti in linea collaterale (nella specie, le zie paterne) non possono essere condannati a fornire loro quanto necessario ad adempiere ai doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli, atteso che l'art. 148, comma 2, c.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche di cui all'art. 4 del d.l.vo n. 154 del 2013) fa riferimento esclusivamente agli "ascendenti" e, quindi, ai soli parenti in linea retta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23978 del 24 novembre 2015)
8Cass. civ. n. 17831/2013
Nel procedimento di opposizione al decreto ex art. 148 c.c., la decisione finale può consistere non solo nella conferma o nella revoca del provvedimento, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa, che può tenere conto anche dei profili di novità successivi al ricorso, stante il potere di provvedere di ufficio con riguardo ai minori.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 17831 del 22 luglio 2013)
9Cass. civ. n. 19015/2011
Non sussiste colpa grave nell'aver proposto l'azione con la quale viene chiesto un contributo al mantenimento del figlio minore agli ascendenti del genitore sistematicamente inadempiente ai suoi obblighi di contribuzione, in quanto l'art. 148 c.c. pone loro l'onere di concorrere in solido con il genitore che provvede al mantenimento qualora l'altro genitore non possa o non voglia farvi fronte; ne consegue che, per la citata azione, il gratuito patrocinio può riconoscersi ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito ha accolto la proposta opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato).(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 19015 del 16 settembre 2011)
10Cass. civ. n. 20509/2010
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010)
11Cass. civ. n. 13579/1999
Il provvedimento presidenziale di cui all'art. 148 c.c. diviene definitivo se non opposto secondo le norme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed è impugnabile con il regolamento di competenza ove dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte per litispendenza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13579 del 4 dicembre 1999)