Articolo 337 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Dispositivo

(1)Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo [337]. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo [96] del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto dell'art. 155 bisabrogato.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 31571/2024

L'affidamento super-esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., è misura residuale applicabile solo in situazioni di estrema gravità che compromettano gravemente l'interesse del minore e comportano che un genitore possa adottare tutte le decisioni inerenti al minore senza consultare l'altro. Le situazioni che ne giustificano l'applicazione devono essere accuratamente valutate e motivate.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024)

2Cass. civ. n. 18828/2023

L'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori si sottrae a censure ove - nell'accertata inidoneità dell'altro genitore - rispecchi il principio di privilegiare, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18828 del 4 luglio 2023)

3Cass. civ. n. 15693/2023

Le determinazioni del giudice di merito riguardanti il regime di affido e collocamento ed anche di visita e/o di frequentazione tra genitori e figlio minorenne, proprio perché finalizzate alla tutela dell'interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori - costituente il prioritario criterio che deve guidare il giudice nella decisione sul punto - non possono certamente ritenersi vincolate alle corrispondenti, contrapposte richieste dei genitori del minore stesso, ben potendo il primo stabilire modalità di visita e/o frequentazione anche più ampie, oppure alternative, rispetto a quelle proposte da questi ultimi o da quelle da loro godute in passato.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15693 del 5 giugno 2023)

4Cass. civ. n. 6810/2023

Laddove parla di affidamento "ad entrambi i genitori", il Legislatore si riferisce all'affidamento condiviso, cui consegue l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sul quale specificamente ritorna nell'art. 337-quater c.c., e non al collocamento fisico ("presenza") dei minori, sul quale il giudice si deve anche distintamente pronunciare, e che è disciplinato dal successivo periodo dell'art. 337-ter c.c., ove è detto "determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli", richiamando all'uopo gli oneri di assistenza materiale e morale a cui è tenuto ciascun genitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023)

5Cass. civ. n. 21425/2022

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità fondata sulla sola base della buona qualità della rete familiare allargata di quest'ultimo collegata ad una valutazione di grave carenza genitoriale dell'altro, motivata esclusivamente sulla base della sua scelta, non concordata con il genitore non collocatario, di trasferirsi con i figli in un'altra città, senza valutare le ragioni di tale decisione né le conseguenze che avrebbe avuto sui figli l'improvviso allontanamento dalla figura genitoriale di primo riferimento, con la quale avevano sempre vissuto fino ad allora.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022)

6Cass. civ. n. 4796/2022

Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4796 del 14 febbraio 2022)

7Cass. civ. n. 29999/2020

L'istituto dell'affido può essere declinato dal giudice, secondo la modalità più pertinente, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., e quindi anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29999 del 31 dicembre 2020)

8Cass. civ. n. 6535/2019

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.–La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6535 del 6 marzo 2019)

9Cass. civ. n. 6249/2016

Il procedimento di cui all'art. 337 quater c.c. è devoluto alla competenza del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la "vis actractiva" del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge tra le quali non figura detto procedimento.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 6249 del 31 marzo 2016)

10Cass. civ. n. 16593/2008

In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore » con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008)