Articolo 321 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nomina di un curatore speciale

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La nomina presuppone sì l'impossibilità, ma configura ipotesi ben diversa da quella che darebbe luogo all'apertura della tutela di cui all'art. 343 del c.c.. Invero, nell'articolo in esame si richiede una impossibilità parziale o temporanea, che riguardi entrambi i genitori o quello che eserciti la potestà.Nomina ed autorizzazione saranno contenute in un unico atto, emesso dal tribunale ordinario.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3079/1992