Articolo 74 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Parentela

Dispositivo

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedente recitava: "Laparentelaè il vincolo tra le persone che discendono da uno stessostipite".

(2) Il D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto, con l'art. 104, comma 4, che "I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 9066/2023

2Cass. civ. n. 23842/2008

3Cass. civ. n. 21628/2006