Articolo 100 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riduzione del termine e omissione della pubblicazione

Dispositivo

Note

(1) Al ricorrere di gravi motivi potranno essere ridotti i termini di durata delle pubblicazioni di cui all'art. 95 del c.c.. Nel caso di gravissimi motivi il comma 2 del medesimo articolo permette l'omissione della pubblicazione. L'ufficiale dello stato civile dovrà comunque menzionare d'ufficio, ex art. 54 d..R. 396/2000, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata.

(2) Il comma è stato così sostituito dall'art. 137 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. rubricato"Omissione della pubblicazione", "quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi dell'art. 100 del c.c.gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione prevista per chi richiede le pubblicazioni".