Articolo 103 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atto di opposizione

Dispositivo

Note

(1) L'opposizione si propone ai sensi dell'art. 59 del più volte infra citato d.P.R. 396/2000, con ricorso al Presidente del tribunale del luogo della pubblicazione, e con l'indicazione della posizione soggettiva legittimante il soggetto, di cui al precedenteart. 102 del c.c.; verrà decisa con decreto motivato.

(2) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.