Articolo 103 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atto di opposizione

Dispositivo

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità (1) che attribuisce all'opponente il diritto di farla [102], le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio[47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato] (2).

Note

(1) L'opposizione si propone ai sensi dell'art. 59 del più volte infra citato d.P.R. 396/2000, con ricorso al Presidente del tribunale del luogo della pubblicazione, e con l'indicazione della posizione soggettiva legittimante il soggetto, di cui al precedenteart. 102 del c.c.; verrà decisa con decreto motivato.

(2) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.