Articolo 114 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
Dispositivo
[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.]