Articolo 128 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Matrimonio putativo
Dispositivo
Se il matrimonio è dichiarato nullo [68], [117]-[127], gli effetti del matrimonio valido (1) si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità (2), quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [122], [584], [785].
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (3).
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi [139], gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [139], [251].
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [bigamia o] incesto (4).
Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo [251] (5).
Note
(1) Il matrimonio putativo è un matrimonio dichiarato nullo o annullato, ma contratto da almeno uno dei due coniugi in buona fede, oppure il loro consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne ai coniugi: sino all'annullamento produce effetti per i coniugi, dalla pronunzia decorreranno gli effetti ("ex nunc") descritti agli artt.129 e129 bisc.c..È necessario un atto di matrimonio, seppur invalido; qualora manchi, si verserebbe nell'ipotesi di m. inesistente.La buona fede che si richiede è l'ignoranza (di fatto o di diritto) della causa di invalidità.
(2) Una limitazione degli effetti del matrimonio dichiarato nullo emerge nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio che interviene dopo il decesso di uno dei due coniugi: l'art. 584 del c.c.rende applicabili le norme sulla successione legittima facendo mantenere al superstite i diritti successori, purché non risposatosi con valido matrimonio al momento della morte.L'art. 785 del c.c., in relazione ai beni donati in vista del matrimonio (cd. donazioni obnuziali) prevede che solo il coniuge di buona fede non sia tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio e prodotti dal bene donato. Con la sentenza viene meno l'incertezza e dovranno essere pertanto restituiti al titolare del bene i frutti maturati.
(3) Comma così modificato con D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.La formulazione precedente recitava: "Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto aifigli nati o concepiti durante il matrimoniodichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio ericonosciutianteriormente alla sentenza che dichiara la nullità".
(4) Rispetto ai figli, dunque, che siano nati o concepiti o riconosciuti prima della sentenza di nullità, il m. putativo produce gli stessi effetti del m. valido, allargandosi altresì i medesimi effetti nel caso di mala fede di entrambi i coniugi.Il riconoscimento dei figli nati da persone legate da vincoli parentali (incesto) è attualmente ammesso dall'art. 251, anche se subordinato ad una autorizzazione del giudice che dovrà valutare approfonditamente l'esclusivo interesse del figlio e l'assenza di qualsivoglia tipo di pregiudizio che allo stesso potrebbe derivare in seguito a tale riconoscimento.È stato invece eliminato ogni tipo riferimento alla bigamia, che in precedenza ostava al riconoscimento dellostatusdi figlio.
(5) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.La formulazione precedente recitava: "Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito".
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 1772/2024
Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod. civ., dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1772 del 17 gennaio 2024)
2Cass. civ. n. 33409/2021
In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33409 del 11 novembre 2021)
3Cass. civ. n. 2077/1985
Il matrimonio nullo, il quale debba considerarsi contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, in applicazione del principio generale secondo il quale la buona fede si presume fino a prova contraria (principio fissato per il possesso dall'art. 1147 c.c., ma applicabile a tutti i negozi giuridici), spiega gli effetti del matrimonio valido nei confronti, oltre che di detto coniuge, dei figli (art. 128 terzo comma c.c. sul cosiddetto matrimonio putativo). Pertanto, con riguardo a figli naturali riconosciuti e legittimati per susseguente matrimonio, il cuistatusvenga posto in discussione al fine di sostenerne l'esclusione da delazione ereditaria, resta irrilevante la deduzione di ragioni di nullità del matrimonio medesimo, quando non si affermi e dimostri la mala fede di entrambi i coniugi, poiché, in difetto di tale allegazione e dimostrazione, l'eventuale nullità del rapporto matrimoniale non è comunque idonea ad escludere gli effetti a norma del citato art. 128 del matrimonio valido in favore dei predetti figli.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2077 del 23 marzo 1985)
4Cass. civ. n. 1808/1976
A norma dell'art. 128, quarto comma, c.c., nel nuovo testo risultante dalla L. n. 151 del 1975, il matrimonio dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità) da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. Ciò non si verifica in caso di matrimonio «inesistente», dovendosi però l'inesistenza ravvisarsi solamente nella mancanza della realtà naturalistica della fattispecie, i cui requisiti minimi sono dati dalla presenza di due persone di sesso diverso, manifestanti la volontà matrimoniale all'ufficiale di stato civile celebrante, e non anche nella nullità della trascrizione del matrimonio religioso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1808 del 20 maggio 1976)
5Cass. civ. n. 1298/1971
La buona fede nei nubendi, agli effetti dell'art. 128 c.c., deve presumersi nel momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, essendo applicabile anche al matrimonio il principio generale sancito dall'ultimo comma dell'art. 1147 c.c. Conseguentemente, l'onere di provare l'inefficacia totale del matrimonio anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubente, incombeei qui dicit.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1298 del 7 maggio 1971)