Articolo 128 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Matrimonio putativo

Dispositivo

Note

(1) Il matrimonio putativo è un matrimonio dichiarato nullo o annullato, ma contratto da almeno uno dei due coniugi in buona fede, oppure il loro consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne ai coniugi: sino all'annullamento produce effetti per i coniugi, dalla pronunzia decorreranno gli effetti ("ex nunc") descritti agli artt.129 e129 bisc.c..È necessario un atto di matrimonio, seppur invalido; qualora manchi, si verserebbe nell'ipotesi di m. inesistente.La buona fede che si richiede è l'ignoranza (di fatto o di diritto) della causa di invalidità.

(2) Una limitazione degli effetti del matrimonio dichiarato nullo emerge nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio che interviene dopo il decesso di uno dei due coniugi: l'art. 584 del c.c.rende applicabili le norme sulla successione legittima facendo mantenere al superstite i diritti successori, purché non risposatosi con valido matrimonio al momento della morte.L'art. 785 del c.c., in relazione ai beni donati in vista del matrimonio (cd. donazioni obnuziali) prevede che solo il coniuge di buona fede non sia tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio e prodotti dal bene donato. Con la sentenza viene meno l'incertezza e dovranno essere pertanto restituiti al titolare del bene i frutti maturati.

(3) Comma così modificato con D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.La formulazione precedente recitava: "Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto aifigli nati o concepiti durante il matrimoniodichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio ericonosciutianteriormente alla sentenza che dichiara la nullità".

(4) Rispetto ai figli, dunque, che siano nati o concepiti o riconosciuti prima della sentenza di nullità, il m. putativo produce gli stessi effetti del m. valido, allargandosi altresì i medesimi effetti nel caso di mala fede di entrambi i coniugi.Il riconoscimento dei figli nati da persone legate da vincoli parentali (incesto) è attualmente ammesso dall'art. 251, anche se subordinato ad una autorizzazione del giudice che dovrà valutare approfonditamente l'esclusivo interesse del figlio e l'assenza di qualsivoglia tipo di pregiudizio che allo stesso potrebbe derivare in seguito a tale riconoscimento.È stato invece eliminato ogni tipo riferimento alla bigamia, che in precedenza ostava al riconoscimento dellostatusdi figlio.

(5) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.La formulazione precedente recitava: "Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito".

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 1772/2024

2Cass. civ. n. 33409/2021

3Cass. civ. n. 2077/1985

4Cass. civ. n. 1808/1976

5Cass. civ. n. 1298/1971