Articolo 132 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Mancanza dell'atto di celebrazione
Dispositivo
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo [452] (1).
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato [131], [240].
Note
(1) L'art. 452 si limita ad esemplificare, senza descrivere tassativamente, i casi di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, allorquando insomma non sia possibile documentare il matrimonio: il legislatore rende possibile la prova dell'esistenza dell'atto mediante qualsiasi mezzo, sia testimoniale che documentale.