Articolo 140 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

Dispositivo

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo [89], l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82 (1).

Note

(1) Le violazioni di cui agli artt.134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000 (nel caso in esame, il limite edittale minimo era di Lire 20.000), moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 L. 689/1981.