Articolo 144 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
Dispositivo
I coniugi concordano (1) tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia (2) secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [29] Cost].
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato (3).
Note
(1) Per le decisioni fondamentali ed essenziali, i coniugi dovranno agire d'accordo; tale negozio giuridico è doveroso e vincolante, pena l'applicazione dell'art. 145 del c.c.che rimette al giudice competente le decisioni sul tenore di vita e sulla contribuzione per i bisogni familiari;extrema ratio(anche dal punto di vista statistico, trovando l'articolo testé citato rara applicazione pratica) risulterà essere la richiesta di separazione personale.
(2) Per residenza familiare si intende quella dei coniugi, la quale rileva altresì ai fini fiscali (si pensi al concetto di prima casa, rilevante per le relative agevolazioni). Infatti, pur potendo i coniugi conservare differenti residenze individuali ai sensi dell'art. 43 del c.c., il soggetto "famiglia" dovrà risiedere (ai fini fiscali, ma laratioè estensibile) immediatamente o nei diciotto mesi dall'acquisto nel Comune in cui è ubicato l'immobile (si vedano Cass. 28 gennaio 2009 ord. n. 2109; Cass. 8 settembre 2003 n. 13085 e Cass. 28 ottobre 2000 n. 14237). La scelta della residenza familiare, inoltre, deve salvaguardare le esigenze di ambo i coniugi e "quelle preminenti della serenità della famiglia" (Cass. sez. I, n. 24574/2008).
(3) Con la formulazione del co. 2 il legislatore ha sottratto l'imperio unilaterale del singolo coniuge nell'attuare in maniera"sorda e rigida"(così Cass. sez. I 17710/2005) l'indirizzo della vita familiare: l'obbligo di concordare dapprima l'indirizzo, ed in seguito - pur se singolarmente - esplicarlo nei modi e nei limiti adottati d'intesa, costituiscono espressione della raggiunta parità tra i coniugi (oltretutto configurandosi, in determinati casi, una responsabilità solidale per le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia - Cass. 3471/2007).
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 22022/2023
La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22022 del 24 luglio 2023)
2Cass. civ. n. 18602/2021
Costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora abituale del figlio, in virtù di un accordo transattivo che disciplini altresì la titolarità e l'esercizio del diritto di custodia, sottoscritto nel corso di un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale dello Stato europeo competente, potendo l'ordine di rientro del minore essere legittimamente rifiutato solo in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva negato si fosse verificata un'ipotesi di sottrazione di minori da parte della madre che aveva condotto la figlia in Italia, senza il consenso del padre, non ritenendo vincolante un accordo sottoscritto dai genitori nel corso di un procedimento per l'affidamento della figlia avanti al tribunale di Bruxelles - nel quale la residenza abituale della minore era stata fissata in Belgio presso il padre).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18602 del 30 giugno 2021)
3Cass. civ. n. 28534/2020
Ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 c.c., prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 28534 del 15 dicembre 2020)
4Cass. civ. n. 13335/2016
In tema d'imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi in regime di comunione legale, essendo gli stessi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione; va, tuttavia, accertata l'effettiva destinazione a residenza principale della famiglia e, cioè, la coabitazione dei coniugi nell'immobile, non essendo sufficiente che uno solo di essi abbia trasferito la sua residenza nel relativo comune di ubicazione.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 13335 del 28 giugno 2016)
5Cass. civ. n. 25892/2015
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa in regime di comunione dei beni, il trasferimento, nei termini di legge, della residenza di un solo coniuge ne consente il godimento anche all'altro.–Il requisito della residenza, ai fini dell'agevolazione "prima casa", va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione; in particolare, i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione. Quindi, una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. Infatti, l'art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. assegna alla famiglia), mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia.–In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25892 del 23 dicembre 2015)
6Cass. civ. n. 6132/2015
Posto che la scelta della residenza del minore va adottata tenendo conto in via esclusiva del suo interesse, il giudice può confermare quella pur illegittimamente ed unilateralmente individuata da uno solo dei genitori, ma che comunque reputi in concreto corrispondente all'interesse del minore medesimo (nella specie, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che, pur affidando provvisoriamente il minore, nato fuori dal matrimonio dei genitori, al comune del luogo di residenza, aveva però rigettato la domanda del padre, di ritrasferimento del figlio a Milano da Roma, dove la madre, violando il regime di affido condiviso, lo aveva condotto unilateralmente, e senza la previa autorizzazione del giudice, avendo quel giudice accertato che il minore da un lato si era ormai radicato, da anni, nella capitale, dall'altro che egli non aveva un buon rapporto con il padre, sicché il richiesto ritrasferimento sarebbe stato per lui negativo).–Le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell'interesse del minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari che non abbia rispettato il metodo di accordo in tema di indirizzo della vita familiare fissato dall'art. 144 c.c., applicabile anche per la scelta della residenza del figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso dopo la separazione tra i coniugi o l'interruzione della convivenza tra i genitori non coniugati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6132 del 26 marzo 2015)
7Cass. civ. n. 17199/2013
Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, per essere l'altro disposto ad assicurargli con le proprie risorse il mantenimento di un tenore di vita adeguato al livello economico-sociale del nucleo familiare, abbia voluto dedicarsi ad una attività lavorativa retribuita o ad un'altra occupazione più o meno remunerativa ed impegnativa, al fine di affermare la propria personalità anche al di fuori dell'ambito strettamente domestico, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17199 del 11 luglio 2013)
8Cass. civ. n. 24574/2008
Nel giudizio di separazione personale, ove venga dedotto come causa di addebitabilità della separazione il mancato accordo sulla fissazione della residenza familiare, il giudice di merito, al fine di valutare i motivi del disaccordo, deve tenere presente che l'art. 144 c.c. rimette la scelta relativa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che questa non deve soddisfare solo le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva tenuto conto unicamente delle esigenze economiche e lavorative prospettate dal marito, omettendo di valutare quelle, offerte dalla moglie, inerenti al suo stato di gravidanza ed all'imminente maternità).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24574 del 3 ottobre 2008)
9Cass. civ. n. 19947/2004
La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia; il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. (Nella specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di un obbligo del marito, non essendo emerso nè che la moglie avesse assunto l'obbligazione in nome del coniuge, nè che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, nè che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella operasse per conto del marito, nè infine che fosse emersa una responsabilità del coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 cod. civ. per obbligazioni relative all'indirizzo concordato).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19947 del 6 ottobre 2004)