Articolo 154 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riconciliazione
Dispositivo
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157].
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 6889/2023
La riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza. Ne deriva che tale "riconciliazione" successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato rebus sic stantibus, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6889 del 8 marzo 2023)
2Cass. civ. n. 27963/2022
La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 27963 del 23 settembre 2022)
3Cass. civ. n. 14037/2021
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.–La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14037 del 21 maggio 2021)
4Cass. civ. n. 1630/2018
In forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2018)
5Cass. civ. n. 19535/2014
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali - la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado - ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19535 del 17 settembre 2014)
6Cass. civ. n. 19497/2005
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la effettiva volontà in ordine alla ripresa del rapporto coniugale, pur in presenza di ripristino della convivenza, ritenendo sussistente un «mero tentativo di conciliazione», soprattutto da parte della moglie, avuto riguardo alla circostanza che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale, «probabilmente mai interrotta» durante i mesi di convivenza con il coniuge.)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19497 del 6 ottobre 2005)
7Cass. civ. n. 789/1985
La proponibilità della domanda di divorzio, fondata su precedente separazione giudiziale, non può essere contestata, sotto il profilo del mancato decorso del prescritto periodo di ininterrotta separazione, deducendosi che, nelle more del pregresso giudizio di separazione (e nel vigore dell'art. 154 vecchio testo c.c.), sia intervenuta una riconciliazione fra i coniugi, qualora la separazione sia stata pronunciata in base a fatti avvenuti anteriormente alla pretesa riconciliazione atteso che il giudicato formatosi comporta implicitamente l'accertamento negativo della riconciliazione, quale situazione incompatibile con la decisione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 789 del 5 febbraio 1985)
8Cass. civ. n. 414/1976
L'idoneità della riconciliazione ad estinguere il diritto di chiedere la separazione personale per fatti anteriori sussiste solo se è costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, anche dal completo ripristino della convivenza coniugale mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale. Il fatto che un coniuge si riunisca all'altro unicamente allo scopo di sperimentare per un tempo determinato se il consorte si sia ravveduto, non integra una piena riconciliazione, mancandone l'elemento psicologico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 414 del 6 febbraio 1976)
9Cass. civ. n. 70/1974
L'avvenuta riconciliazione dei coniugi, come causa estintiva del diritto di chiedere la separazione, concreta un'eccezione in senso proprio, la quale deve essere formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all'uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda proposta dall'altra parte.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 70 del 10 gennaio 1974)