Articolo 159 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Del regime patrimoniale legale tra i coniugi

Dispositivo

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo [162], è costituito dalla comunione dei beni (1), regolata dalla sezione III del presente capo (2).

Note

(1) La comunione dei beni, regime base per i rapporti patrimoniali, prevede una comunione di acquisto, attribuendo così ai coniugi la contitolarità dei beni e dei diritti derivanti, e quanto verrà analiticamente descritto all'art. 177 del c.c..Per tale regime (che dal 1975 sostituisce quello della separazione dei beni) non vi è alcuna necessità di pubblicità legale. Infine, si ricordi come, ai sensi dell'art. 157 del c.c., con la riconciliazione dei coniugi separati cessino con effetto ex nunc tutti gli effetti della separazione, e venga ripristinato il regime patrimoniale della comunione dei beni se esistente in origine tra i coniugi.

(2) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 41 della L. 19 maggio 1975 n. 151. Si vedano inoltre gli artt. 8, 9 e 9 bis della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e l'art. 2 della L. 10 aprile 1981, n. 142.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 17882/2023

Il giudizio di divisione di beni oggetto di comunione tra coniugi in regime di separazione dei beni non deve essere sospeso in attesa del giudicato sulla separazione personale degli stessi, a differenza di quello volto allo scioglimento della comunione legale, viste le differenze di disciplina e di tutela tra la comunione ordinaria e la comunione legale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17882 del 22 giugno 2023)

2Cass. civ. n. 33844/2021

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 33844 del 12 novembre 2021)

3Cass. civ. n. 7872/2021

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7872 del 19 marzo 2021)

4Cass. civ. n. 17175/2020

La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17175 del 14 agosto 2020)

5Cass. civ. n. 24867/2014

L'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall'applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all'applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all'applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni. (Rigetta, App. Roma, 08/06/2012)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24867 del 21 novembre 2014)

6Cass. civ. n. 12693/2011

Per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente, il titolare del diritto di prelazione agraria che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intenda chiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell'acquirente del fondo qualora la vendita sia stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto sia stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione dei coniugi. (Cassa con rinvio, App. Bari, 24/03/2005)(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12693 del 9 giugno 2011)

7Cass. civ. n. 224/1977

L'esistenza di patrimoni individuali dei singoli partecipanti non è incompatibile con la figura della comunione tacita familiare, perché questa non attrae nella sua sfera tutti gli averi e proventi del singolo componente, ma soltanto quelli che egli metta, volontariamente, in tutto od in parte, a disposizione del consorzio familiare, nel comune interesse, attraverso una manifestazione, anche tacita, di volontà.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 224 del 17 gennaio 1977)