Articolo 166 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di costituzione di dote

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 47 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La nullità qui configurata richiama la fattispecie del negozio in frode alla legge, di cui all'art. 1344 del c.c..

(3) Con l'art. 227 della L. 19 maggio 1975 n. 151 si è statuito, al fine di mantenere le doti già costituite pur nell'impossibilità di crearne di nuove, che"le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 4866/2007

2Cass. civ. n. 8952/2000

3Cass. civ. n. 67/1985