Articolo 168 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impiego ed amministrazione del fondo

Dispositivo

(1)La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia (2).

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale [180] ss.] (3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 50 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Come detto nel commento del precedenteart. 167 del c.c., i frutti devono essere impiegati per i bisogni della famiglia; ben potrà colui che costituisce il fondo riservare a se stesso o a un terzo la nuda proprietà dei beni vincolati, mantenendo il godimento per se o anche per l'altro coniuge (secondo il richiamo alle norme sulla comunione legale, di cui al co. III).

(3) L'amministrazione del fondo , indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sui beni, spetta ai coniugi: - disgiuntamente a entrambi, per gli atti di ordinaria amministrazione;- se non diversamente stabilito nell'atto di costituzione, per gli atti di straordinaria amministrazione vige l'art. 169 del c.c., letto unitamente all'art. 180 del c.c., secondo cui l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Nei casi di necessità e utilità evidenti, e vi siano figli minori, si renderà poi necessaria l'autorizzazione del giudice.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 8447/2023

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8447 del 24 marzo 2023)

2Cass. civ. n. 5768/2022

In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5768 del 22 febbraio 2022)

3Cass. civ. n. 22069/2019

In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di accertamento dell'invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22069 del 4 settembre 2019)

4Cass. civ. n. 1242/2012

In tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art.168 cod. civ., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio. (Cassa con rinvio, App. Roma, 10/04/2008)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1242 del 27 gennaio 2012)

5Cass. civ. n. 5402/2004

I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 c.c.). E la circostanza che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo stesso, non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli stessi la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti devono essere verificati soltanto al momento della cessazione del fondo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004)