Articolo 184 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti compiuti senza il necessario consenso

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 63 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) L'atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto un bene immobile o mobile registrato sarà annullabile mediante idonea azione da esercitarsi entro un anno dalla data della scoperta da parte del coniuge che non vi partecipò; allo stesso compete il potere di convalida.

(3) Diversamente dal fondamentale ma più stringenteart. 1153 del c.c., gli atti di disposizione aventi ad oggetto beni mobili pur non acquistati dall'effettivo titolare saranno validi ed efficaci (ma determineranno, come noto, un acquisto a titolo originario) obbligando solo il coniuge non partecipante a ricostituire la comunione o versare una somma equivalente al valore del bene.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 8193/2024

2Cass. civ. n. 24950/2020

3Cass. civ. n. 25754/2018

4Cass. civ. n. 21503/2018

5Cass. civ. n. 9888/2016

6Cass. civ. n. 10653/2015

7Cass. civ. n. 25625/2013

8Cass. civ. n. 14093/2010

9Cass. civ. n. 22755/2009

10Cass. civ. n. 20392/2009

11Cass. civ. n. 4890/2006

12Cass. civ. n. 3647/2004

13Cass. civ. n. 13213/2003

14Cass. civ. n. 9909/1998

15Cass. civ. n. 7055/1998

16Cass. civ. n. 1279/1996

17Cass. civ. n. 1252/1995