Articolo 197 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 76 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La norma pone rilevanti limiti al prelievo di cui al precedenteart. 195 del c.c., imponendo la prova mediante atto scritto avente data certa; il fine parrebbe essere quello di evitare accordi tra i coniugi tesi a sottrarre beni disponibili per le ragioni dei creditori.