Articolo 210 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 79 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La forma dovrà essere quella dell'atto pubblicoad substantiam; è necessaria l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio per l'opponibilità ai terzi, e dovrà effettuarsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del c.c., n. 3 se trattasi di convenzione di ampliamento, oppure ai sensi dell'art. 2647 del c.c.co. I se trattasi di convenzione di riduzione.

(3) I coniugi ben potranno instaurare tra loro un regime di comunione convenzionale (la cui natura è di "regime aperto alle determinazioni dei coniugi", non autonomo bensì entro i limiti degli artt. 210 e 211 c.c.: così Cian-Oppo-Trabucchi), modificando di tal guisa quello tipico (da qui il carattere suppletivo del regime legale, concordemente riconosciuto dalla dottrina), ma la detta convenzione riguarderà sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non può essere limitata a beni specifici compresi nella comunione legale (così Cass. 2954/2003); le convenzioni dispositive, miranti all'ampliamento dei beni personali condotti in comunione, sono leciti ed ammissibili, purchè determinati e non aventi ad oggetto patti successori.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 2546/2025

2Cass. civ. n. 3085/2016

3Cass. civ. n. 21786/2008