Articolo 215 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Separazione dei beni
Dispositivo
(1)I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 83 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 17175/2020
I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17175 del 14 agosto 2020)
2Cass. civ. n. 4031/1985
Con riguardo all'acquisto di un bene immobile, effettuato da uno dei coniugi, a suo nome, prima della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, il diritto di comproprietà dell'altro coniuge, per quota uguale, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215, 230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad un'intesa tacita dei coniugi medesimi, implicaipso iurela caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipe, con la sola esclusione di quelli espressamente contemplati dall'art. 217 (vecchio testo) c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4031 del 4 luglio 1985)