Articolo 217 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Amministrazione e godimento dei beni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 85 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Nel co. I del presente articolo si ribadisce che ognuno dei due coniugi ha il godimento e l'amministrazione dei beni esclusivi, risultando tali gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio dal singolo coniuge; a questi spetterà anche la gestione separata ed autonoma degli stessi.