Articolo 219 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prova della proprietà dei beni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 87 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Ovviamente ci si riferisce ai beni mobili, poiché per gli immobili (812 cc) e mobili registrati (art. 815 del c.c.) operano le regole di cui all'art. 2643 del c.c..

(3) La norma opera con l'esclusione dei beni siti nella casa coniugale, per i quali opera la presunzione di proprietà comune di entrambi i coniugi in quote uguali, salvo appunto diversa prova esperibile con ogni mezzo.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 18554/2013

2Cass. civ. n. 6589/1998

3Cass. civ. n. 2494/1982