Articolo 219 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prova della proprietà dei beni
Dispositivo
(1)Il coniuge può provare con ogni mezzo [950] co. II] nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene [197] (2).
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (3).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 87 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Ovviamente ci si riferisce ai beni mobili, poiché per gli immobili (812 cc) e mobili registrati (art. 815 del c.c.) operano le regole di cui all'art. 2643 del c.c..
(3) La norma opera con l'esclusione dei beni siti nella casa coniugale, per i quali opera la presunzione di proprietà comune di entrambi i coniugi in quote uguali, salvo appunto diversa prova esperibile con ogni mezzo.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 18554/2013
L'art. 219 cod. civ. - riconoscendo al coniuge di poter provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene, ed aggiungendo che quelli di cui nessuno di essi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa, per pari quota, di entrambi - riguarda essenzialmente le controversie relative a beni mobili, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna eccezione configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge, che alleghi l'interposizione reale, non può provarla con giuramento, nè con testimoni, giacché l'obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento e non anche, dunque, nel caso in cui si deduce un semplice principio di prova per iscritto. (Rigetta, App. Bologna, 17/09/2008)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18554 del 2 agosto 2013)
2Cass. civ. n. 6589/1998
Il secondo comma dell'art. 219 c.c. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico — unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l'efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall'art. 621 c.p.c. (che esclude, in particolare, l'efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione). (Si veda Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 143, abrogativa dell'art. 622 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6589 del 7 luglio 1998)
3Cass. civ. n. 2494/1982
L'art. 219 c.c. (nel testo novellato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151) - che riconosce al coniuge la facoltà di «provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene» (primo comma) ed aggiunge che «i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi» (secondo comma) - concerne essenzialmente le controversie relative a beni mobili, siccome la prova della proprietà degli immobili risulta di solito da un titolo non equivoco, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna deroga configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge che alleghi l'interposizione reale non può provarla né con giuramento, né con testimoni, giacché l'obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, sotto pena di nullità, da atto scritto.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2494 del 23 aprile 1982)