Articolo 86 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Libertà di stato

Dispositivo

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio [65], [68], [102], [116], [117], [124]; [562] c.p.] (1) o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente (2).

Note

(1) Il cosiddettoimpedimentum ligaminis, causa di invalidità del matrimonio, concerne ogni precedente m. civilmente valido, con esclusione del m. religioso contratto secondo il diritto canonico e non trascritto nei registri dello stato civile.

(2) Le parole "o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso" sono state inserite dall'art. 1, comma 32, della L. 20 maggio 2016, n. 76.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 33409/2021

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.–In tema di nullità del matrimonio, il terzo portatore di un interesse legittimo e attuale, avente diritto a proporre l'azione di nullità ex art. 117, comma 1, c.c., che sia anche erede di colui che abbia impugnato il matrimonio e sia deceduto in pendenza di giudizio, può proseguire "iure hereditatis" l'azione esperita dal "de cuius", in applicazione dell'art. 127 c.c., a prescindere dal fatto che abbia o meno esercitato l'azione diretta a lui spettante.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33409 del 11 novembre 2021)