Articolo 88 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Delitto
Dispositivo
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [117] c.c., [56], [575] ss. c.p.].
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.