Articolo 92 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
Dispositivo
[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re.]