Articolo 250 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riconoscimento
Dispositivo
(1)Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo [254], dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento [30] Cost.]. Il riconoscimento (2) può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente [235].
Il riconoscimento (2) del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso (3).
Il riconoscimento (2) del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo [315] e al suo cognome ai sensi dell'articolo [262] (7).
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (6).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 102 della L. 19 maggio 1975 n. 151; si veda l'art. 12 della L. 1 dicembre 1970 n. 898.Più recentemente, è altresì intervenuta la riforma sulla filiazione (Legge n. 219 del 10 dicembre 2012) che ha modificato notevolmente il tenore letterale della disposizione.
(2) Per l'accertamento della filiazione naturale occorre il riconoscimento, attuato mediante dichiarazione formale, unilaterale e discrezionale, non recettizia ed a carattere di accertamento, fatta personalmente da almeno un genitore che abbia compiuto i quattordici (prima: sedici) anni.
(3) L'assenso necessario del figlio che abbia compiuto i 14 anni figura come un atto autorizzativo e di approvazione, i cui effetti ricadono (ancheexart. 45 del d.P.R. 396/2000) nella sfera giuridica dell'autorizzante.
(4) Dovrà valutarsi l'interesse (di regola positivo) del minore al riconoscimento, tanto sotto il profilo materiale quanto quello psicologico: di regola viene inquadrato come diritto alla propria identità personale, nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, e subisce il limite del pericolo concreto e attuale di lesione di un bene primario.
(5) Comma così modificato con la riforma del 2012. Il precedente testo del co. IV recitava:"Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante". Si rileva comunque (non essendo mutato sul punto il requisito) come l'assenso ed il consenso siano atti ai quali non si possono apporre condizioni o termini, che in caso contrario si considerano come non apposti.
(6) Nel co. V si delinea una capacità speciale (di cui all'art. 2 del c.c.) che consente al genitore sedicenne di riconoscere il figlio; con tale atto personale egli acquisterà i diritti sostanziali e processuali previsti dalla legge per il genitore fin dalla nascita del figlio (come ha sottolineato più volte la Cassazione, si veda la sent. n. 4849/1982).Anche l'ultimo periodo del presente comma è stato sostituito con la L. 219/2012.
(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (29)
1Cass. civ. n. 511/2024
In tema di riconoscimento genitorialità, conseguente a PMA praticata all'estero da una coppia di coniugi femminili, è legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla richiesta della madre intenzionale, congiuntamente alla madre biologica, che abbia condiviso la pratica di PMA all'estero con seme di donatore anonimo, di procedere alla dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale ai sensi dell'art. 250 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 511 del 8 gennaio 2024)
2Cass. civ. n. 33097/2023
Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Tale è il discrimen che il giudice deve vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore. È dunque illegittima la decisione con cui sia negato il diritto al riconoscimento sulla base del solo riferimento ai precedenti penali del genitore ma che manchi di qualsiasi accertamento in concreto - da espletarsi anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - in ordine al pregiudizio effettivo che può derivare al minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, che - nel bilanciamento con il diritto soggettivo del padre al riconoscimento - risulti effettivamente prevalente e che si riveli anche superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33097 del 28 novembre 2023)
3Cass. civ. n. 8762/2023
Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8762 del 28 marzo 2023)
4Cass. civ. n. 5634/2023
In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. In altri termini, il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, c.c., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5634 del 23 febbraio 2023)
5Cass. civ. n. 275/2020
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della l. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/07/2018).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 275 del 9 gennaio 2020)
6Cass. civ. n. 7762/2017
Il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell’altro, tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, il necessario bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l’interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7762 del 27 marzo 2017)
7Cass. civ. n. 781/2017
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 c.c. (come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 219 del 2012) subordina, nell'ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e dispone, altresì, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore (anche se nato o concepito prima dell’entrata in vigore della l. n. 219 del 2012 cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell’efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore, della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d’ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro e, in difetto, dell'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 781 del 13 gennaio 2017)
8Cass. civ. n. 16103/2015
La competenza a provvedere sull'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio richiesta, ex art. 250, comma 5, c.c., dal genitore non ancora sedicenne, appartiene al tribunale ordinario. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 16103 del 29 luglio 2015)
9Cass. civ. n. 17277/2014
Il potere, spettante in via esclusiva al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infraquattordicenne, di esprimere il consenso al successivo riconoscimento, da parte dell'altro genitore, costituisce un corollario della paternità (o maternità) e non della legale rappresentanza del minore nell'esercizio della potestà genitoriale, la cui sospensione, quindi, non gli impedisce di acconsentire al suddetto secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l'altro genitore a promuovere, ex art. 250 cod. civ., l'azione per ottenere la sentenza sostitutiva, in un procedimento nel quale il primo è litisconsorte necessario insieme al minore, rappresentato dal tutore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17277 del 30 luglio 2014)
10Cass. civ. n. 5884/2012
Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, c.c. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, deve essere disposta obbligatoriamente l'audizione del minore, atteso che questi assume la qualità di parte, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 83 del 2011(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5884 del 13 aprile 2012)
11Cass. civ. n. 14934/2004
Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, c.c. il minore infrasedicenne non assume la qualità di parte, divenendo tale solamente all'esito della nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78, secondo comma, c.p.c. in presenza di un conflitto d'interessi con il genitore legale rappresentante che si oppone al riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale, determinandosi in tal caso una sorta di intervento iussu iudicis del minore stesso, a mezzo del suddetto curatore. Ne consegue che la sentenza emessa a chiusura del procedimento deve essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione, anche al suddetto curatore, non determinandosi in difetto il passaggio in giudicato e la conseguente definitività della decisione, in ragione del mancato decorso di detto termine rispetto a tutte le parti in causa. [Principio enunciato nell'ambito di un giudizio concernente la domanda di equa riparazione dei danni (lamentati per effetto di una durata del giudizio ex art. 250, quarto comma, c.c. prolungatasi, anche in ragione della condotta degli addetti alla cancelleria, per quattro anni e cinque mesi e dedotta come irragionevole in considerazione pure della particolare semplicità del rito camerale e della delicatezza della vicenda in questione), proposta seppur in difetto di notificazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio (anche) al curatore speciale nominato alla minore, e dal giudice di merito dell'impugnazione nondimeno ritenuta conclusiva del procedimento all'esito del decorso del termine breve per l'impugnazione fatto decorrere dalla relativa notifica effettuata solamente ai genitori e al P.M.].(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14934 del 4 agosto 2004)
12Cass. civ. n. 5115/2003
Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere cosi una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato — anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) — solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituissero impedimento al secondo riconoscimento l'età del padre naturale, la sua residenza in una località lontana da quella di residenza della minore, nonché la mancanza, dà parte sua, di un'attività lavorativa stabile e di un'autonoma abitazione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5115 del 3 aprile 2003)
13Cass. civ. n. 12077/1999
In tema di autorizzazione al riconoscimento di figlio naturale, la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione non può di per sé costituire elemento significativo ai fini dell'esclusione dell'interesse del minore all'acquisizione della doppia genitorialità. Tuttavia, il fanatismo religioso (nella specie, si trattava di genitori di nazionalità e religioni diverse) può assumere rilievo dirimente qualora si traduca in un'indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita secondo i canoni generalmente riconosciuti dalle società civili.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12077 del 27 ottobre 1999)
14Cass. civ. n. 4148/1999
Al pari di quanto accade in tema di controversie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minori, anche nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, c.c., avente ad oggetto l'indagine sulla legittimità del rifiuto al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio, il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivo e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerali, l'impugnazione è proposta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4148 del 26 aprile 1999)
15Cass. civ. n. 2338/1999
Nel giudizio promosso per il riconoscimento della paternità o della maternità di un minore infraseadicenne, l'interesse del minore costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto del consenso eventualmente opposto dall'altro genitore, interesse la cui esistenza, prescindendo dai rapporti tra i genitori, deve ritenersi predicabile tutte le volte in cui, dal secondo riconoscimento, non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo psicofisico, ed a prescindere, dunque, dalla concreta dimostrazione che esso risulti per lui vantaggioso. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, ritenuto illegittimo il rifiuto del consenso al riconoscimento di un minore infrasedicenne opposto alla madre che aveva fondato tale decisione motivandola con l'aver più volte, in precedenza, inutilmente invitato il padre naturale a tale riconoscimento, sia durante la gravidanza sia dopo il parto, mentre, al momento, ella era sul punto di contrarre matrimonio con altro uomo, cui il minore risultava legato da uno stabile e valido rapporto affettivo).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2338 del 16 marzo 1999)
16Cass. civ. n. 12018/1998
In tema di riconoscimento di figli naturali, l'indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo riconoscimento opposto dal tutore del minore (nominato a seguito della morte del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio) va condotta alla luce della presunzione (semplice) della esistenza di un interesse del minore al richiesto riconoscimento sotto il profilo spirituale non meno che sotto quello dei diritti all'istruzione, educazione mantenimento ad esso conseguenti. Un eventuale rifiuto del consenso deve ritenersi, pertanto, del tutto ingiustificato in assenza di seri e specifici motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all'indicato interesse del minore (nell'affermare il suindicato principio di diritto la Corte ha ritenuta legittima la sentenza sostitutiva del consenso non prestato, emessa dal giudice di merito ai sensi dell'art. 250, terzo comma c.c., in relazione ad una vicenda di riconoscimento richiesto dal padre naturale di un minore la cui madre era deceduta il giorno successivo al parto, ed il cui tutore, zio materno, aveva rifiutato il consenso al detto riconoscimento deducendo, tra l'altro, che non vi fosse alcuna prova certa della asserita paternità del richiedente, mentre le prove genetiche avevano evidenziato un risultato probabilistico, in tal senso, superiore al 99,99 per cento).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12018 del 26 novembre 1998)
17Cass. civ. n. 11263/1994
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250, comma 4, c.c. l'audizione del minore costituisce la prima fonte del convincimento del giudice circa la convenienza del secondo riconoscimento e deve, quindi, essere disposta anche d'ufficio. Tuttavia il vizio procedurale dipendente dal mancato espletamento di un tale incombente deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l'esigenza istruttoria di accertare se il rifiuto del consenso risponda o meno all'interesse del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11263 del 29 dicembre 1994)
18Cass. civ. n. 2463/1994
Nell'indagine sulla legittimità o meno del rifiuto, da parte del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio naturale, del consenso al successivo riconoscimento ad opera dell'altro genitore (art. 250 c.c.), occorre fare esclusivo riferimento all'interesse del minore, e, quindi, valutare il complesso dei diritti che a lui derivano da detto ulteriore riconoscimento, considerandosi che esso non incide in sé sul rapporto con l'autore del precedente riconoscimento (art. 317bisc.c.), né impone a quest'ultimo di riprendere la convivenza con l'altro genitore o di troncare eventuali legami con terzi. Al fine indicato, pertanto, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l'acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2463 del 15 marzo 1994)
19Cass. civ. n. 2182/1994
In materia di accertamento della filiazione naturale, la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1990, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 274, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede, se si tratti di minore infrasedicenne, che l'azione promossa dal genitore esercente la patria potestà, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, sia ammessa solo quando ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio, non implica che una siffatta preliminare delibazione di rispondenza sia effettuata nel diverso caso di cui all'art. 250 c.c., concernente la risoluzione del conflitto insorto allorché il genitore, che abbia già riconosciuto il minore, neghi il proprio consenso al riconoscimento da parte dell'altro preteso genitore naturale, rientrando il relativo riscontro nel compito cui il giudice è tenuto per ovviare con la propria decisione al consenso mancante.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2182 del 5 marzo 1994)
20Cass. civ. n. 1741/1993
In tema di riconoscimento di figli naturali, nel procedimento di cui all'art. 250, quarto comma, c.c. sono litisconsorti necessari il genitore che si oppone al riconoscimento ed il P.M., che deve intervenire ai sensi dell'art. 70 n. 3 c.p.c., e non anche il minore infrasedicenne del cui riconoscimento si controverte. Tuttavia, nell'ipotesi in cui a seguito della proposizione della domanda il presidente del tribunale nomini un curatore speciale al minore e questi intervenga nel processo, formulando proprie deduzioni e prendendo specifiche conclusioni, si determina una situazione di litisconsorzio processuale, assimilabile a quella prodotta dall'intervento in causa di un terzo per ordine del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello non sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del detto curatore quando l'impugnazione non risulti proposta anche nei suoi confronti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1741 del 11 febbraio 1993)
21Cass. civ. n. 1958/1991
Il procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma c.c. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponde all'interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine, questa, che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell'art. 250 venga impugnatoexart. 263 c.c.; un siffatto accertamento non può quindi essere svolto nel giudizio di cui all'art. 250, se non al limitato fine, in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma soloincidenter tantum, la legittimazione attiva del richiedente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1958 del 23 febbraio 1991)
22Cass. civ. n. 687/1991
Il giudizio di cui all'art. 250, quarto comma, c.c., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, sebbene nella prima fase debba svolgersi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., con rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con sentenza, contro la quale va proposto gravame alla corte d'appello, sezione per i minorenni, nelle forme ordinarie e nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, ex art. 325 c.p.c. Tale notificazione va fatta nel modo specificamente previsto dall'art. 285 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione e, perciò, quando la parte sia presente in giudizio a mezzo di procuratore ovvero con l'assistenza di un difensore presso il quale abbia eletto domicilio, la notificazione deve essere fatta al medesimo difensore e, comunque, nel suo domicilio, applicandosi, cioè, l'art. 170 c.p.c. (ancorché non sia prevista, nel rito camerale, una vera e propria costituzione in giudizio).–Nel giudizio previsto dall'art. 250, quarto comma, c.c. - diretto ad accertare se il riconoscimento del figlio minore infrasedicenne, cui si oppone il genitore che ha già riconosciuto il minore, sia tuttavia rispondente all'interesse dello stesso minore - la considerazione degli effetti positivi, che in via normale si producono a favore del minore con il secondo riconoscimento (sia per la contemporanea presenza della figura materna e di quella paterna, sia per i diritti relativi all'educazione, istruzione e mantenimento), non può essere da sola sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza del genitore, giacché il vantaggio del minore va apprezzato non in via presuntiva, bensì in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi, alla luce delle ragioni addotte dall'altro coniuge per negare il consenso, tenendo anche presente la necessità di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità del minore, nonché le esigenze materiali, morali e psicologiche del minore, correlate all'età, alla sua condizione attuale e a quella in cui si verrebbe a trovare dopo il secondo riconoscimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 687 del 24 gennaio 1991)
23Cass. civ. n. 6093/1990
Il riconoscimento di figlio naturale minore di sedici anni, già riconosciuto da un genitore, da parte del secondo genitore, ancorché condizionato all'interesse del minore, costituisce un diritto soggettivo primario della personalità espressamente riconosciuto dalla Costituzione (art. 30) e dalle leggi ad essa successive (vedi art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184). Ne consegue che, perché tale diritto sia sacrificato, non è comunque sufficiente l'interesse del minore a non vedersi in qualche modo turbata la serenità della vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo, ma è necessaria la presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto sacrificato cosi che il trauma presumibilmente riportabile dal minore sarebbe così grave da pregiudicare in modo serio il suo sviluppo psicofisico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6093 del 16 giugno 1990)
24Cass. civ. n. 5575/1989
Il tribunale per i minorenni, adito, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, c.c., dal genitore che intenda effettuare il «secondo» riconoscimento del minore infrasedicenne (al fine di superare la mancanza di consenso dell'altro genitore), non può conoscere della domanda riconvenzionale, con cui il convenuto chieda il rimborso di somme erogate per il mantenimento del figlio, considerando che tale domanda, di competenza per materia del tribunale ordinario, non resta attratta dalla competenza per materia del tribunale per i minorenni in ordine alla domanda principale, perché «eccedente» tale competenza per materia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 36 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5575 del 13 dicembre 1989)
25Cass. civ. n. 6557/1988
Nel procedimento di cui all'art. 250 quarto comma c.c., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, la sentenza del tribunale per i minorenni è impugnabile non con reclamo alla corte d'appello, sezione per i minorenni, ma con citazione in appello ad udienza fissa davanti alla sezione medesima, la quale va notificata nei termini previsti dagli artt. 325 ss. c.p.c. ed introduce un procedimento di gravame soggetto al rito ordinario (anche per quanto riguarda i termini di comparizione), tenuto conto che le disposizioni dell'art. 38 terzo e quarto comma disp. att. c.c. prevedono il rito camerale ed il reclamo per i suoi procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre quello suddetto ha natura contenziosa. Peraltro, nel caso di proposizione di reclamo, anziché d'appello, nonché di trattazione e definizione del procedimento di secondo grado con rito camerale, deve escludersi il verificarsi di nullità, qualora il ricorso introduttivo risulti notificato (con il decreto di fissazione dell'udienza) entro il termine d'impugnazione, sia inoltre rispettato il termine di comparizione, ovvero la sua inosservanza sia sanata dalla comparizione della controparte con l'assistenza di difensore (da considerarsi equivalente alla costituzione in giudizio), e, infine, non si deduca e dimostri una concreta lesione del diritto di difesa per effetto dell'erronea adozione del rito camerale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6557 del 3 dicembre 1988)
26Cass. civ. n. 6059/1988
Con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che sia stato già riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest'ultimo, richiesto quando il figlio non abbia ancora compiuto i sedici anni (art. 250 terzo comma cod. civ.), e non sia quindi munito della capacità di apprezzare direttamente l'opportunità dell'atto, non è ricollegabile a posizioni soggettive proprie, del genitore stesso, ma si giustifica esclusivamente per il suo potere di rappresentare il minore e, quindi, di valutarne l'interesse morale e materiale rispetto al secondo riconoscimento (potere di rappresentanza che viene poi esercitato anche nell'eventuale giudizio promosso con ricorso avverso il rifiuto del consenso, ove la qualità di parte in senso sostanziale spetta al minore). Pertanto, il decesso o la sopravvenuta incapacità di detto genitore non rende libero il secondo riconoscimento del figlio infrasedicenne, ma implica che l'indicata valutazione compete a chi assuma la rappresentanza del minore, cioè al tutore od al curatore speciale (salva restando la rilevanza di quell'evento quale elemento da considerare per vagliare il concreto interesse del minore, anche nel suddetto giudizio).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6059 del 10 novembre 1988)
27Cass. civ. n. 7535/1987
Nel procedimento previsto dall'art. 250 c.c., per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio minore infrasedicenne, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, l'indagine diretta a stabilire se la presumibile opportunità per il minore stesso di un ampliamento della propria sfera familiare ed affettiva, con la presenza di entrambi i genitori, debba essere in concreto esclusa, alla stregua dei suoi interessi morali e materiali, va condotta con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, non può essere basata solo su considerazioni attinenti a comportamenti od atteggiamenti in precedenza tenuti da genitore che intenda effettuare il secondo riconoscimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7535 del 12 ottobre 1987)
28Cass. civ. n. 2654/1987
Nel giudizio previsto dall'art. 250, quarto comma c.c. — diretto ad ottenere, da parte di chi vuole effettuare il riconoscimento, una sentenza che tenga il luogo del consenso rifiutato dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale minore di sedici anni — sono contraddittori necessari il genitore che si oppone ed il P.M., ma non anche il minore, il quale non assume la veste di parte e al quale, quindi, non deve essere nominato un curatore speciale per il giudizio medesimo, non essendo egli considerato, a causa della sua non ancora raggiunta maturità, portatore di una posizione soggettiva autonomamente tutelata ed essendo soltanto prevista la sua audizione per ragioni istruttorie al fine di stabilire se il riconoscimento sia conforme al suo interesse. La disparità di tale trattamento rispetto ai figli ultrasedicenni non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza trovando razionale giustificazione nella presunzione, correlata all'età, del raggiungimento da parte degli ultrasedicenni di un grado di maturità da consentire un meditato giudizio sul proprio interesse al riconoscimento.–Poiché per l'art. 250 c.c. il genitore che ha per primo riconosciuto il figlio naturale non può rifiutare il consenso al riconoscimento dell'altro genitore ove tale riconoscimento risponda all'interesse del figlio, a rendere non conveniente il riconoscimento stesso non è decisivo che íl minore si sia inserito stabilmente nella famiglia del primo, dovendo tale elemento essere valutato unitamente ad altri, con riguardo principalmente agli effetti che il riconoscimento di entrambi i genitori può produrre in termini di, educazione, istruzione e mantenimento del minore e tenuto, in ogni caso, presente che l'esigenza di evitare turbamenti o conflittualità psicologiche pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità dello stesso deve prevalere sul fatto oggettivo della generazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2654 del 13 marzo 1987)
29Cass. civ. n. 4887/1982
Il divieto per il minore infrasedicenne di riconoscere il figlio, ai sensi dell'art. 250 quinto comma c.c., non priva il minore stesso della condizione di genitore, con la conseguenza che, quando, divenuto sedicenne, provveda al riconoscimento del figlio stesso, acquista tutti i diritti sostanziali e processuali previsti dalla legge per il genitore fin dalla nascita del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4887 del 7 settembre 1982)