Articolo 254 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forma del riconoscimento

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato dapprima sostituito con la riforma del diritto di famiglia, ad opera della L. 19 maggio 1975 n. 151 (tramite l'art. 106); in seguito modificato dall'art. 138 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51; l'attuale formulazione è stata raggiunta con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Le parole riportate in parentesi sono state soppresse dall'art. 138 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico.

(3) Tale forma ovviamente dovrà provenire da un notaio o altro pubblico ufficiale munito dei poteri dell'ufficiale di stato civile.

(4) Il riconoscimento operato mediante testamento avrà effetto dall'apertura della successione, e quindi dalla morte del testatore; momento da cui decorre il potere di impugnativa dello stesso riconoscimento (e non di tutto l'attomortis causa).

(5) Il riconoscimento del nascituro da parte paterna, a differenza di quello effettuato dalla madre, deve contenere l'indicazione di quest'ultima. Esso è quindi subordinato al previo riconoscimento materno, come peraltro confermato dalle disposizioni in tema di stato civile. Nello specifico, gli artt. 42 e ss. del D.P.R 396/2000 specificano i requisiti e le forme per il riconoscimento di figlio naturale, e richiedono il nulla osta al riconoscimento da esibire all'ufficiale dello stato civile. Qualora il riconoscimento venga fatto con atto distinto e posteriore alla nascita avvenuta in altro Comune, l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire direttamente la relativa documentazione. Infine, la dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale deve essere annotata nell'atto di nascita.

(6) Comma abrogato dal D. lgs 28 dicembre 2013 n. 154.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 22179/2022

2Cass. civ. n. 1993/2016