Articolo 259 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale
Dispositivo
[Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.]