Articolo 263 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Dispositivo
(1)Il riconoscimento [250] può essere impugnato [268] per difetto di veridicità (2) dall'autore del riconoscimento (3), da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse (4) [100] c.p.c.].
L'azione è imprescrittibile [2934] riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento (5).
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo [245].
Note
(1) Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Per porre nel nulla il riconoscimento dovrà dimostrarsi il contrasto tra la realtà documentata nell'atto ed il rapporto di filiazione dedotto; è la tipica azione di contestazione di stato, esperibile senza preclusioni sui mezzi di prova che possono essere posti a fondamento della domanda giudiziale (eccettuato comunque il giuramento di cui all'art. 2736, e la confessione di cui all'art. 2730).
(3) Legittimati ad impugnare il riconoscimento sono l'autore del riconoscimento (anche quando fosse consapevole della falsità del proprio atto, senza che pertanto rilevi la buona o mala fede), colui che è stato riconosciuto e chiunque vi abbia interesse.
(4) L'interesse deducibile deve essere individuale, qualificato, concreto, attuale e legittimo, e di carattere patrimoniale o morale (pertanto non ne viene ricompreso il pubblico ministero, come precisato da Cass. n. 2515 del 16 marzo 1994).A seguito delle modifiche operate con L. 219/2012, che hanno abrogato gli artt. 280-290 c.c., il co. II ha perso di significato.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità".
Massime giurisprudenziali (22)
1Cass. civ. n. 24369/2024
Si deve escludere che gli ascendenti abbiano il diritto di incidere sullo status filiationis della nipote in quanto non sussiste alcun interesse ad agire in capo a loro perché da un lato non si ravvisa un interesse personale, dato che i nonni non fanno parte del nucleo familiare da cui è nata la minore; dall'altro lato non sussiste un loro interesse attuale, dal momento che la sollecitazione alla rettifica è intervenuta anni dopo la trascrizione dell'atto di nascita straniero e l'iniziativa giudiziaria è scaturita soltanto dopo che coppia genitoriale omoaffettiva si è sciolta. Inoltre, i genitori della madre genetica non sono titolari dei diritti dedotti in giudizio e conseguentemente difettano della legitimatio ad causam che richiede la qualità di parte in senso sostanziale e non soltanto in senso processuale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24369 del 11 settembre 2024)
2Cass. civ. n. 32417/2023
Il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso. Ciò posto, anche qualora si tratti di decidere in ordine all'eventuale annullamento del riconoscimento di persona maggiorenne, non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32417 del 22 novembre 2023)
3Cass. civ. n. 28646/2023
Il quadro normativo di cui agli artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 cod. civ. e quello giurisprudenziale in tema di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28646 del 16 ottobre 2023)
4Cass. civ. n. 28317/2023
Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex art. 263 cod. civ., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28317 del 10 ottobre 2023)
5Cass. civ. n. 28311/2023
In tema di azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c. nel testo anteriore alla novellazione disposta dal D.Lgs. n. 154/13, fermo che il giudice, lungi dal limitarsi al mero accertamento dell'assenza del legame biologico tra le parti, procederà alla comparazione in concreto degli interessi contrapposti in gioco, potrà riconoscersi (con conseguente rigetto della domanda) la prevalenza di quello del figlio alla conservazione dello status giuridico e dell'identità sociale acquisita e consolidata nel tempo, qualora il riconoscimento sia avvenuto nella consapevolezza della sua non veridicità e l'autore abbia trascurato di agire per un considerevole lasso di tempo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28311 del 10 ottobre 2023)
6Cass. civ. n. 35998/2022
Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, trattandosi di un giudizio sullo status filiationis, fortemente caratterizzato dal principio di prossimità della prova, le dichiarazioni della madre possono assumere un valore probatorio quantomeno indiziario all'interno di un quadro istruttorio più ampio complessivamente considerato.–Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne ed economicamente indipendente al momento della instaurazione del giudizio, il genitore di cui non si discute lo status non è un litisconsorte necessario, perché l'eventuale pronuncia caducatoria dello "status filiationis" del soggetto maggiorenne non produce effetti rilevanti di alcun genere nei suoi confronti, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, come pure degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Ove, invece, l'azione di impugnazione coinvolga un figlio minorenne, la rilevante modifica della situazione familiare, in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio, giustifica il litisconsorzio necessario del predetto genitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 35998 del 7 dicembre 2022)
7Cass. civ. n. 3252/2022
Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex art. 263 cod. civ., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3252 del 2 febbraio 2022)
8Cass. civ. n. 16547/2021
Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il giudice di merito può legittimamente escludere, in quanto superfluo, l'ascolto del figlio minore, qualora, da un lato, il minore stesso non possa riferire nessuna circostanza realmente rilevante (per essere il presunto padre deceduto solo un anno dopo la sua nascita, senza che si potesse instaurare una relazione consapevole di natura affettiva duratura e profonda, in grado di conferire al minore una certa stabilità emotiva ed in grado di creare ricordi certi sul rapporto con il presunto genitore) e, dall'altro, l'attività istruttoria (mediante consulenze genetico-ematologiche) abbia con certezza escluso l'esistenza di un rapporto di filiazione biologica.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16547 del 11 giugno 2021)
9Cass. civ. n. 95/2021
Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 95 del 7 gennaio 2021)
10Cass. civ. n. 10775/2019
Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c. che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c., perché l'acquisizione di un nuovo "status" da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore.–Deve ritenersi sussistere il litisconsorzio necessario dell'altro genitore anche nel giudizio di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del minore, ai sensi dell'art. 263 c.c., pur in mancanza di una espressa previsione normativa, ma sulla base della stessa ratio di cui all'art. 250 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10775 del 17 aprile 2019)
11Cass. civ. n. 20953/2018
Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c., il presunto padre naturale non è legittimato ad intervenire nel giudizio, né in qualità di interveniente autonomo né di interveniente adesivo, essendo egli portatore di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella sua sfera giuridica.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20953 del 22 agosto 2018)
12Cass. civ. n. 30122/2017
In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30122 del 14 dicembre 2017)
13Cass. civ. n. 23290/2015
In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall'altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23290 del 13 novembre 2015)
14Cass. civ. n. 6136/2015
Il giudizio di impugnazione della veridicità del riconoscimento di figlio naturale è suscettibile di produrre rilevanti effetti sullo "status" della persona del bambino e di incidere su diritti personalissimi, sicché il giudice deve accertare rigorosamente le ragioni che facciano escludere la veridicità del riconoscimento della filiazione anche se non è applicabile il principio, proprio del giudizio penale, secondo cui la prova deve essere fornita "al di là di ogni ragionevole dubbio".–L'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di veridicità può essere accolta, alla luce del principio del "favor veritatis", non solo quando l'attore provi che l'autore del riconoscimento, all'epoca del concepimento, era affetto da "impotentia generandi" o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore, così dimostrando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6136 del 26 marzo 2015)
15Cass. civ. n. 17095/2013
L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 c.c., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17095 del 10 luglio 2013)
16Cass. civ. n. 14462/2008
In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale, l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di «leggi») e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, ed il mancato esercizio di tale potere, così come il suo esercizio, non è censurabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14462 del 29 maggio 2008)
17Cass. civ. n. 3563/2006
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3563 del 17 febbraio 2006)
18Cass. civ. n. 5533/2001
Il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestà e figlio è ipotizzabile non già in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato; l'esistenza di una siffatta situazione di conflitto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito, non è normativamente presunta nel caso dell'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la quale non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, nelle quali il giudizio deve essere proposto, in rappresentanza del minore, nei confronti di un curatore speciale nominato al riguardo dal giudice; ne consegue che, in ordine a tale azione, trova applicazione, in mancanza della deduzione di una concreta situazione di conflitto di interessi, la regola secondo cui il genitore esercente la potestà è legittimato, nell'interesse del figlio minore, a resistere al giudizio da altri intentato.–Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso che ricorressero le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso dell'atto di nascita relativamente alla regolarità del procedimento della sua formazione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5533 del 13 aprile 2001)
19Cass. civ. n. 12085/1995
L'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) può essere accolta non solo quando l'attore provi che l'autore del riconoscimento, all'epoca del concepimento, era affetto daimpotentia generandio non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore, così provando nello stesso tempo sia la propria legittimazione che la fondatezza della domanda.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12085 del 22 novembre 1995)
20Cass. civ. n. 2269/1993
L'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell'art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l'art. 256 c.c. sancisce il divieto, poiché l'autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2269 del 24 febbraio 1993)
21Cass. civ. n. 7700/1990
La impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio naturale prevista dall'art. 263 c.c. postula la dimostrazione (che può essere data attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo) della assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7700 del 2 agosto 1990)
22Cass. civ. n. 4201/1989
Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (e di contestazione della legittimità), trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall'art. 70, n. 3, c.p.c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, (anche) esercitare l'azione e proporre impugnazione. Né l'espressione «chiunque vi abbia interesse», usata dall'art. 263 c.c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, allo essere o al non essere dellostatus, del rapporto, dell'atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e di parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore, ecc.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4201 del 18 ottobre 1989)