Articolo 267 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trasmissibilità dell'azione
Dispositivo
Nei casi indicati dagli articoli [265] e [266], se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi [246] (1).
Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo [263], se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.
Si applicano il sesto comma dell'articolo [244] e l'articolo [245] (2).
Note
(1) In dottrina vi sono state fiorenti critiche nell'estensione agli eredi della legittimazione all'impugnazione del riconoscimento anche agli eredi, i quali sono titolari esclusivamente di interessi patrimoniali.
(2) Ultimi quattro commi aggiunti con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.