Articolo 273 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 116 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La legittimazione del genitore all'azione configura una estensione del potere di rappresentanzaex legespettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore sulla base di una presunzione di un suo interesse all'accertamento dello status.

(3) Il consenso del figlio che ha compiuto i 14 anni è un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore-sostituto processuale e del figlio minorenne; diversamente, l'autorizzazione del giudice al tutore non elimina la necessità dell'ammissione di cui all'art. 274 del c.c.per poter proseguire l'azione.

(4) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 31567/2024

2Cass. civ. n. 21979/2024

3Cass. civ. n. 472/2023

4Cass. civ. n. 4221/2021

5Cass. civ. n. 32309/2018

6Cass. civ. n. 3935/2012

7Cass. civ. n. 23170/2007

8Cass. civ. n. 10131/2005

9Cass. civ. n. 5291/2000

10Cass. civ. n. 5259/1999

11Cass. civ. n. 2572/1999

12Cass. civ. n. 4857/1995

13Cass. civ. n. 9477/1993

14Cass. civ. n. 9829/1990

15Cass. civ. n. 5156/1990

16Cass. civ. n. 1771/1988